In merito alla validità dei corsi di aggiornamento erogati secondo le regole del DM 4 marzo 2013, recante criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione di segnaletica stradale destinata ad attività lavorative in presenza di traffico veicolare, recentemente abrogato a seguito dell’entrata in vigore (15 marzo 2019) del DM 22 gennaio 2019, si chiarisce che le disposizioni introdotte da quest’ultimo troveranno applicazione dalla data della loro entrata in vigore mentre gli attestati conseguiti precedentemente manterranno la loro validità fino alla scadenza prevista dalla previgente normativa.
Nel dettaglio, l’Associazione Nazionale Costruttori Edili ha chiesto conferma, in considerazione del fatto che le disposizioni del decreto interministeriale del 22 gennaio 2019 hanno modificato, rispetto al decreto interministeriale del 4 marzo 2013, il periodo di validità dei corsi di aggiornamento e la loro durata, della correttezza dell’interpretazione secondo la quale alle imprese che svolgono attività di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale, debba essere richiesto “un adeguamento dei corsi di formazione effettuati prima del 15 marzo 2019, sulla base del decreto del 2013, che stabiliva un periodo di aggiornamento della durata di quattro anni”.
Al riguardo, Il Ministero del lavoro ha ricordato che:
– l’allegato II al decreto interministeriale del 4 marzo 2013 al punto 10 prevede che “L’aggiornamento della formazione dei lavoratori di cui al punto 2 va garantito, alle condizioni di cui al presente allegato, ogni quattro anni per mezzo di un corso teorico-pratico di durata minima di 3 ore, di cui 1 ora di contenuti tecnico-pratici, in caso di modifiche delle norme tecniche…”;
– l’allegato II al decreto interministeriale del 22 gennaio 2019 al punto 10 stabilisce che “L’aggiornamento della formazione dei lavoratori e dei preposti, distribuito nel corso di ogni quinquennio successivo al corso di formazione, va garantito, alle condizioni di cui al presente allegato, per mezzo di interventi formativi della durata complessiva minima di 6 ore, in particolare in caso di modifiche delle norme tecniche e in caso di interruzione prolungata dell’attività lavorativa…”.
Ciò premesso, in assenza di una disciplina transitoria che statuisca diversamente e di un’interpretazione autentica della materia, trova applicazione il principio generale della successione delle leggi nel tempo.
Pertanto le disposizioni introdotte dal decreto interministeriale del 22 gennaio 2019 troveranno applicazione dalla data della loro entrata in vigore e gli attestati conseguiti precedentemente all’entrata in vigore del decreto interministeriale del 22 gennaio 2019 manterranno la loro validità fino alla scadenza prevista dalla previgente normativa (Ministero lavoro, interpello n. 5/2019).

