Lavoro subordinato: criteri sussidari




La Corte di Cassazione con Ordinanza n. 17384/2019, ha chiarito che deve escludersi che la mancanza di prova di uno dei c.d. criteri sussidiari possa di per sé solo implicare un vizio di sussunzione della fattispecie concreta nell’ambito della fattispecie astratta di prestazione di lavoro subordinato, questa risultando connotata esclusivamente dall’assunzione di un’obbligazione a collaborare nell’impresa in cambio di una retribuzione, offrendo una prestazione di lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore.

Il caso di specie riguarda il ricorso presentato da un lavoratore per ottenere il riconoscimento della natura subordinata della collaborazione prestata ed accolto nei primi due gradi di giugizio.
La società datoriale ha presentato ricorso respinto in Cassazione, lamentando che non vi fosse prova alcuna dell’esercizio del potere direttivo e dell’esistenza di ordini specifici e di controllo sull’attività svolta dal presunto lavoratore, valorizzando a tal fine la presenza di taluni indici sussidiari, ossia la messa a disposizione della struttura da parte datoriale, resistenza di un compenso fisso mensile e l’assenza di rischio economico in capo al lavoratore.
Questa Corte ha affermato che spetta al giudice di merito individuare codesti elementi sussidiari, attribuendo prevalenza ai dati fattuali emergenti dal concreto svolgimento del rapporto (così espressamente Cass. nn. 14573 del 2012 e 19568 del 2013), così implicitamente riconoscendo che essi, in quanto dati fattuali concernenti le modalità concrete con cui si è svolta la prestazione, mantengono rilevanza semplicemente sul piano probatorio, per consentire al giudice di pervenire ad un giudizio di tipo presuntivo sulla sussistenza o meno in concreto dei caratteri propri della fattispecie astratta di cui all’art. 2094 c.c. (cfr. in tal senso i puntuali rilievi di metodo di Cass. n. 5079 del 2009).
Conseguentemente, deve escludersi che la mancanza di prova di uno dei c.d. criteri sussidiari (quale, in specie, l’orario di lavoro) possa di per sé solo implicare un vizio di sussunzione della fattispecie concreta nell’ambito della fattispecie astratta di prestazione di lavoro subordinato, questa risultando connotata esclusivamente dall’assunzione di un’obbligazione a collaborare nell’impresa in cambio di una retribuzione, offrendo una prestazione di lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore.





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