Modalità alternative di trasmissione dei corrispettivi nella fase transitoria



Sono state approvate e saranno rese disponibili entro il 29 luglio 2019, le modalità alternative di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, che possono essere utilizzate da commercianti al dettaglio, pubblici esercizi e imprese assimilate durante la fase transitoria, per il primo semestre di applicazione dell’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri (Agenzia delle Entrate – Provvedimento 04 luglio 2019, n. 236086)

Per il primo semestre di applicazione dell’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, il cd. “Decreto Crescita” ha stabilito una fase transitoria durante la quale, fermo restando la memorizzazione giornaliera e i termini di liquidazione dell’IVA, è possbile effettuare la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi entro un termine più ampio, ossia entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Si ricorda che l’obbligo decorre, con esclusione delle attività specificamente esonerate dal d.m. 10 maggio 2019:
– dal 1° luglio 2019 per i soggetti che hanno realizzato nel 2018 un d’affari complessivo superiore a 400.000 euro;
– dal 1° gennaio 2020 per tutti gli altri comercianti al dettaglio, pubblici esercizi e attività assimilate.
La norma introdotta dal “decreto crescita”, in particolare, consente:
– ai soggetti obbligati, che non abbiano ancora la disponibilità di un registratore telematico, di assolvere all’obbligo di trasmissione dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro un termine più ampio (il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione). In tal caso, l’obbligo di memorizzazione giornaliera dei corrispettivi è assolto mediante i registratori di cassa già in uso ovvero tramite ricevute fiscali, e annotazione nel registro dei corrispettivi (analogico), fino alla messa in uso del registratore telematico e, in ogni caso, non oltre la scadenza del semestre. Resta fermo, l’obbligo di rilascio al cliente dello scontrino e della ricevuta fiscale, e l’obbligo di liquidazione dell’IVA periodica nei termini ordinari.
– ai soggetti obbligati, che abbiano tempestivamente messo in servizio il registratore telematico, di assolvere all’obbligo di trasmissione dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fermo restando la memorizzazione elettronica giornaliera degli stessi.
In entrambi i casi la trasmissione telematica deve essere effettuata con le modalità stabilite con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 236086 del 4 luglio 2019.
In particolare, la trasmissione è effettuata mediante i servizi on-line messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate entro il 29 luglio 2019 all’interno dell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”:
a) servizio di upload di un file contenente i dati dei corrispettivi complessivi di una singola giornata, distinti per aliquota IVA o con indicazione del regime di “ventilazione”, ovvero di un file compresso contenente i file dei dati dei corrispettivi delle singole giornate, in conformità alle specifiche tecniche allegate al provvedimento n. 236086/2019;
b) servizio web di compilazione dei dati dei corrispettivi complessivi giornalieri distinti per aliquota IVA o con indicazione del regime di “ventilazione”.
In alternativa, la trasmissione può essere effettuata mediante un sistema di cooperazione applicativa, su rete Internet, con servizio esposto tramite modello “web service” fruibile attraverso protocollo HTTPS (su canale cifrato TLS in versione 1.2 esclusiva) ovvero un sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo SFTP, secondo le regole contenute nelle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento.
L’invio dei dati può essere effettuato direttamente dal contribuente ovvero tramite un intermediario. In quest’ultimo caso, l’intermediario incaricato deve rilasciare al contribuente l’impegno a trasmettere in via telematica all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri, nonché copia della comunicazione trasmessa e della relativa ricevuta, che ne attesta il ricevimento da parte dell’Agenzia delle entrate e costituisce prova dell’avvenuta presentazione.





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