Modalità operative del PTT obbligatorio




Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato la circolare n. 1/DF del 4 luglio 2019 riguardante il processo tributario telematico obbligatorio, che illustra le modalità operative delle notifiche e dei depositi telematici obbligatori degli atti e documenti processuali.

Le notifiche e il deposito degli atti del processo tributario devono avvenire esclusivamente con modalità telematiche. Tale regime di obbligatorietà si applica dal 1° luglio 2019 e riguarda i giudizi instaurati, in primo e secondo grado a decorrere da tale data. Dal 1° luglio 2019, quindi, gli atti introduttivi del giudizio devono essere notificati alla controparte tramite la posta elettronica certificata (PEC) e, nel termine dei successivi 30 giorni, depositati in Commissione tributaria con modalità telematiche (sistema di Upload).
Tale obbligo riguarda le parti, i consulenti e gli organi tecnici dell’amministrazione dello Stato o di altri enti pubblici. Il medesimo obbligo riguarda anche la Guardia di Finanza con riferimento alle istanze per le ipoteche e sequestro conservativo.
Qualora la parte abbia scelto di notificare l’atto introduttivo del giudizio di primo o di secondo grado con modalità analogiche, ad esempio, in data 29 giugno 2019, la stessa dovrà continuare ad utilizzare tale modalità nelle successive fasi della costituzione in giudizio e degli ulteriori depositi di atti seppur effettuati dal 1° luglio 2019, data dalla quale risulta obbligatorio il processo tributario telematico; resta ferma, invece, la facoltà del resistente di costituirsi telematicamente nel relativo grado di giudizio.
Nelle cause di valore fino a tremila euro, il contribuente può stare in giudizio senza assistenza tecnica. Per valore della lite si intende l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato. In caso di controversie relative esclusivamente alla irrogazione delle sanzioni il valore è costituito dalla loro somma. Resta ferma, per il contribuente che si difende direttamente, l’opzione telematica; in tal caso dovrà indicare nel ricorso o nel primo atto difensivo l’indirizzo PEC al quale intende ricevere le comunicazioni e le notificazioni. Tuttavia, si ricorda che nella ipotesi in cui il contribuente sia privo di assistenza tecnica ancorché la causa sia di valore superiore ai tremila euro, a seguito dell’ordine del giudice di dotarsi di un difensore, quest’ultimo dovrà necessariamente attenersi alla modalità telematica.
Sono sempre obbligati alla notifica e al deposito telematico degli atti e documenti:
– l’ente impositore e gli enti della riscossione;
– il difensore abilitato all’assistenza tecnica in possesso del mandato rilasciato dal contribuente;
– il difensore abilitato all’assistenza tecnica che sta in giudizio personalmente.
In casi eccezionali il giudice, con provvedimento motivato, può autorizzare il deposito con modalità diversa da quella telematica (esempi: blocco giornaliero della funzionalità del PTT, documentazione cartacea particolarmente voluminosa ovvero presenza di documenti non riproducibili in file, ecc.).
Le notificazioni degli atti, dei documenti e dei provvedimenti giurisdizionali avvengono esclusivamente con modalità telematiche. Tale obbligo sorge per i giudizi di primo e secondo grado instaurati con ricorsi/appelli notificati a decorrere dal 1° luglio 2019. Resta ferma la facoltatività dell’opzione telematica della notifica e del deposito degli atti per i ricorsi/appelli notificati entro il 30 giugno 2019.
Le parti processuali – contribuenti, difensori, professionisti, enti impositori, società o concessionari della riscossione – per poter utilizzare le funzionalità del deposito degli atti nel processo tributario telematico, devono, prioritariamente, essere autorizzati all’accesso al Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (SIGIT). A tal fine, l’accesso al sistema avviene tramite il portale della giustizia tributaria “www.giustiziatributaria.gov.it”, selezionando l’apposita voce “processo tributario telematico”. Successivamente, selezionando il link “Registrazione al PTT”, si accede alla pagina nella quale sono descritte le modalità di registrazione per i diversi utenti. Per poter effettuare la registrazione è necessario il possesso di una firma digitale CADES (CMS Advanced Electronic Signature) e un indirizzo PEC. Una volta effettuata la registrazione, il sistema rilascia la prima parte della password mentre la seconda parte viene inviata all’indirizzo PEC indicato dal soggetto al momento della registrazione.
A differenza di quanto previsto per le altre giurisdizioni, il deposito telematico degli atti avviene attraverso una piattaforma informatica centralizzata raggiungibile via web dal portale della giustizia tributaria (www.giustiziatributaria.gov.it) che si interfaccia con il sistema informativo della giustizia tributaria (SIGIT), che gestisce le attività degli Uffici di Segreteria delle Commissioni tributarie.
In particolare, i dati e i documenti digitali trasmessi attraverso la piattaforma, vengono acquisiti nel SIGIT per la successiva gestione dell’iter processuale a beneficio di tutti gli operatori del processo.
A decorrere dal 24 giugno 2019 è possibile effettuare il pagamento del contributo unificato tributario (CUT) attraverso la piattaforma PagoPa presente nel PTT. La procedura PagoPA consente di associare in automatico il pagamento effettuato al numero di iscrizione a ruolo del ricorso/appello cui va collegato.
Il pagamento telematico PagoPA è previsto per i ricorsi e gli appelli depositati telematicamente nelle Commissioni tributarie a far data dal 24 giugno 2019.


Il suddetto pagamento telematico è attivabile con le seguenti distinte procedure:
– al momento del rilascio, da parte del sistema informativo, del messaggio PEC con il quale viene comunicato il numero di RGR/RGA; nel predetto messaggio è indicato il link PAGOPA, che permette il pagamento contestuale del CUT che risulterà automaticamente associato al relativo numero di RGR/RGA;
– in un momento non contestuale all’iscrizione a ruolo, attivando il servizio PagoPA presente tra i servizi della propria “Area personale”. In tal caso è necessario l’inserimento del numero RGR/RGA per il quale si intende effettuare il versamento del CUT.
In entrambi i casi non è necessario depositare alcuna ricevuta presso gli Uffici di segreteria delle Commissioni tributarie.





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