L’Autorità ha adottato un provvedimento, in corso di pubblicazione sulla G.U., che contiene gli obblighi che dovranno essere rispettati da un numero elevato di soggetti, pubblici e privati, in diversi settori per poter trattare particolari categorie di dati personali, come quelli legati alla salute, alle opinioni politiche, all’etnia, all’orientamento sessuale.
Terminata la procedura di revisione alla luce del nuovo Regolamento europeo delle autorizzazioni generali rilasciate dal Garante privacy nel 2016 quando era in vigore la precedente normativa. A conclusione della consultazione pubblica, l’Autorità ha adottato un provvedimento, in corso di pubblicazione sulla G.U., che contiene gli obblighi che dovranno essere rispettati da un numero elevato di soggetti, pubblici e privati, in diversi settori per poter trattare particolari categorie di dati personali, come quelli legati alla salute, alle opinioni politiche, all’etnia, all’orientamento sessuale.
Le prescrizioni riguardano il trattamento di queste categorie particolari di dati nei rapporti di lavoro; il trattamento degli stessi dati da parte degli organismi di tipo associativo, delle fondazioni, delle chiese e associazioni o comunità religiose, cosi come da parte degli investigatori privati; nonché il trattamento dei dati genetici e il trattamento effettuato per scopi di ricerca scientifica.
Il provvedimento, adottato in base al decreto legislativo n.101 del 2018 che ha adeguato la normativa nazionale al Regolamento Ue, tiene conto dei contributi maggiormente significativi e pertinenti inviati dai partecipanti alla consultazione.
Nello stesso provvedimento l’Autorità ha precisato che l’autorizzazione generale sul trattamento dei dati giudiziari da parte di privati, enti pubblici economici e soggetti pubblici cessa di produrre i propri effetti non rientrando tra le situazioni di trattamento richiamate dell’art. 21 del dlgs. n.101/2018. Viene chiarito, inoltre, che le autorizzazioni generali n. 2, 4 e 5 – riguardanti rispettivamente il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, il trattamento dei dati sensibili da parte dei liberi professionisti e il trattamento dei dati sensibili da parte di diverse categorie di titolari – cessano anche esse di produrre i propri effetti in quanto prive di specifiche prescrizioni.
In materia di diritto all’oblio, invece, il Garante fissa il principio secondo cui può essere invocato – in casi particolari – anche partendo da dati presenti sul web che non siano il nome e il cognome dell’interessato, nel caso in cui essi lo rendano comunque identificabile, anche in via indiretta. E’ il caso del reclamo di un professionista che aveva richiesto invano a Google la deindicizzazione di una Url che risultava reperibile on line digitando non il proprio nome, ma il riferimento alla sua qualifica di presidente di una determinata cooperativa. Notizia non più attuale e non aggiornata, relativa ad un rinvio a giudizio avvenuto dieci anni prima, riguardo al quale era poi però intervenuta una sentenza definitiva di assoluzione. La permanenza in rete della notizia rappresentava, ad avviso dell’interessato, un gravissimo pregiudizio alla propria reputazione.
Alla richiesta dell’interessato di rimuovere l’Url contestata, Google aveva opposto rifiuto. Diversamente, l’Autorità – in tale specifica circostanza – ha ritenuto fondata la richiesta del professionista. Il pregiudizio subito dall’interessato dalla reperibilità sul web della Url in questione non poteva ritenersi bilanciato da un interesse della collettività a conoscere informazioni che risultavano inesatte e non aggiornate alla luce degli sviluppi procedimentali avuti poi dalla vicenda (Nota Garante privacy n. 456/2019).

