In caso di ricezione di un modello 730-4 di un contribuente con il quale è cessato il rapporto di lavoro, il sostituto d’imposta deve comunicare all’Agenzia delle Entrate il diniego ad effettuare il conguaglio sulle retribuzioni entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione del flusso telematico. Dal 9 luglio 2019 l’Agenzia delle Entrate ha attivato le funzionalità per il diniego riguardante i modelli 730-4/2019.
FLUSSO TELEMATICO DEI MODELLI 730-4
Il flusso telematico relativo al modello 730 può essere così sintetizzato:
– i Centri di assistenza fiscale (CAF) e i professionisti abilitati, prestano assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e ai pensionati per la presentazione della dichiarazione dei redditi con il modello 730;
– nell’ambito delle attività di assistenza fiscale i CAF/professionisti e i sostituti d’imposta trasmettono all’Agenzia delle Entrate in via telematica, unitamente alle dichiarazioni dei redditi presentate dai contribuenti direttamente, il risultato finale delle dichiarazioni stesse (modello 730-4);
– l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei sostituti d’imposta, esclusivamente in via telematica, i dati relativi alle dichiarazioni presentate via web (direttamente dai dipendenti) e quelli comunicati dai sostituti stessi, dai CAF e dai professionisti abilitati a prestare assistenza fiscale;
– i sostituti d’imposta, a seguito della ricezione dei risultati contabili da parte dell’Agenzia delle Entrate, effettuano i conguagli sulle retribuzioni.
Per le operazioni di conguaglio, il sostituto d’imposta ha l’obbligo di ricevere i risultati dei modelli 730-4 dei propri dipendenti tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. A tal fine è necessario comunicare all’Agenzia delle Entrate la sede telematica (propria o di un intermediario) dove ricevere i predetti risultati contabili (cd. “flusso telematico dei modelli 730-4”).
L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione i risultati contabili delle dichiarazioni 730 nella sede telematica del sostituto d’imposta a partire dalla prima decade di luglio.
MODELLI 730-4 ESCLUSI DAL CONGUAGLIO
Qualora tra i flussi telematici siano presenti modelli 730-4 riferiti a contribuenti per i quali non è tenuto ad effettuare il conguaglio, il sostituto d’imposta deve provvedere alla restituzione degli stessi.
Il diniego di effettuare il conguaglio è possibile esclusivamente nei casi in cui il rapporto di lavoro con il contribuente:
– non è mai esistito;
– è cessato prima della data stabilita per l’avvio della presentazione del modello 730 (tenuto conto che la Certificazione Unica (CU) deve essere consegnata dal sostituto d’imposta al percipiente entro il 31 marzo, si considera il 1° aprile 2019 quale data di avvio della presentazione del modello 730).
Nelle ipotesi particolari di cessazione del rapporto di lavoro ovvero di aspettativa con assenza di retribuzione o analoga posizione successivamente al 1° aprile 2019, ma prima dell’effettuazione o del completamento delle operazioni di conguaglio, si procede con le seguenti modalità:
– se il risultato è a debito, il sostituto d’imposta non effettua i conguagli e comunica tempestivamente agli interessati gli importi risultanti dalla dichiarazione, che gli stessi devono versare direttamente. Resta ferma la possibilità per i contribuenti che si trovano nella posizione di momentanea assenza di retribuzione di richiedere la trattenuta della somma a debito, con l’applicazione dell’interesse dello 0,40% mensile, se il sostituto deve loro erogare emolumenti entro l’anno d’imposta;
– se il risultato è a credito, il sostituto d’imposta è tenuto ad operare i rimborsi spettanti ai dipendenti cessati o privi di retribuzione, mediante una corrispondente riduzione delle ritenute relative ai compensi corrisposti agli altri dipendenti con le modalità e nei tempi ordinariamente previsti.
DINIEGO CONGUAGLIO 730 INVIATO DA CAF/PROFESSIONISTA
La comunicazione di diniego di tali modelli 730-4 deve essere fatta tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione dei risultati contabili per il successivo inoltro al soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale. Le funzionalità che consentono l’invio del diniego sono disponibili dal 9 luglio 2019 fino alla seconda decade di dicembre. In particolare, la comunicazione deve essere trasmessa:
– tramite apposita procedura, nell’area autenticata dei canali telematici Entratel o Fisconline, alla sezione “Comunicazioni-Modelli 730-4”;
– in alternativa, inviando il file elaborato sulla base delle specifiche tecniche pubblicate sul portale dell’Agenzia delle Entrate alla pagina “Home/Schede/Comunicazioni/Ricezione dei 730-4/Specifiche tecniche”, previo controllo della correttezza formale dei dati utilizzando l’apposito software distribuito dall’Agenzia delle Entrate.
A partire dalla metà del mese di luglio e successivamente con cadenza settimanale, l’Agenzia delle Entrate trasmette al soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale i dati dei contribuenti per i quali ha ricevuto il diniego del sostituto d’imposta di effettuare il conguaglio.
Il soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale, a sua volta, deve comunicare al contribuente il diniego del sostituto d’imposta al fine di consentire di effettuare le necessarie verifiche e la presentazione della dichiarazione integrativa (modificando i dati del sostituto d’imposta ovvero indicando l’assenza del sostituto con gli effetti di una dichiarazione “senza sostituto”).
L’invio di un diniego non può essere annullato né rettificato. In caso di invio di un diniego effettuato per errore, dunque, il contribuente è obbligato a presentare una dichiarazione integrativa indicando i dati dello stesso sostituto d’imposta.
DINIEGO CONGUAGLIO 730 INVIATO DAL CONTRIBUENTE
Qualora il diniego riguardi una dichiarazione presentata direttamente dal contribuente, il sostituto d’imposta deve comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate, tramite apposita funzionalità disponibile sul sito dei servizi telematici Entratel o Fisconline, il codice fiscale del soggetto per il quale non è tenuto ad effettuare il conguaglio. Di conseguenza l’Agenzia delle Entrate provvede a darne comunicazione al contribuente telematicamente con un avviso nell’area autenticata nonché mediante la trasmissione di un messaggio di posta elettronica all’indirizzo e-mail necessariamente indicato dal contribuente stesso in fase di presentazione diretta della dichiarazione.
Poiché la dichiarazione risulta regolarmente presentata, se emerge un debito il contribuente dovrà soltanto effettuare i pagamenti con il modello F24.
Se il risultato è a credito il contribuente può, alternativamente:
– presentare un modello 730 integrativo, indicando il codice 2 nella relativa casella “730 integrativo” presente nel frontespizio, utilizzando le funzionalità disponibili nell’area autenticata con la possibilità di modificare esclusivamente i dati del sostituto d’imposta ovvero di indicare l’assenza del sostituto con gli effetti di una dichiarazione “senza sostituto”;
– rivolgersi ad un Caf o ad un professionista abilitato per la presentazione della dichiarazione integrativa.
Nel caso di presentazione della dichiarazione direttamente o tramite Caf/professionista con modalità “senza sostituto” l’eventuale secondo o unico acconto dovuto dovrà essere versato mediante modello F24 entro il 30 novembre.
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