La prova del danno da demansionamento e dequalificazione professionale, pur non ricorrendo automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale, può essere data dal lavoratore anche attraverso l’allegazione di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti.
Nel caso di specie, una Corte di merito territoriale dichiarava il diritto di un lavoratore a svolgere mansioni pertinenti all’inquadramento nel V livello CCNL di settore al rapporto, condannando la società datrice di lavoro a individuare ed esigere tali mansioni; ha, poi, condannato la datrice stessa e la cessionaria dell’appalto al risarcimento danno da demansionamento, ognuna per il rispettivo periodo di servizio.
La medesima Corte, inoltre, ha accolto l’appello anche quanto al danno da demansionamento, ritenendo tale danno provato per via presuntiva, in ragione dello svolgimento delle mansioni inferiori di autista, per il loro contenuto meramente esecutivo, ha proceduto a liquidarlo equitativamente.
Orbene, osservano gli Ermellini, la ricorrente non ha provveduto, in mancanza di produzione, alla trascrizione integrale delle norme contrattuali invocate, ed anzi risulta avere omesso di riportare proprio la parte che prevede il mantenimento, nell’assunzione ex novo dell’impresa subentrante nell’appalto, del precedente inquadramento avuto alle dipendenze dell’impresa cessante; in ogni caso, correttamente la Corte territoriale ha ritenuto pacifico e indiscusso l’inquadramento al V livello del lavoratore anche presso le imprese appaltatrici subentranti.
Secondo l’orientamento giurisprudenziale, la prova del danno da demansionamento e dequalificazione professionale, pur non ricorrendo automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale, possa essere data dal lavoratore anche attraverso l’allegazione di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, potendo a tal fine essere valutati la qualità e quantità dell’attività lavorativa svolta, il tipo e la natura della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento, la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata dequalificazione.
Tuttavia, nella fattispecie la pronuncia impugnata non evidenzia da quali allegazioni, dedotte dal lavoratore, abbia tratto la prova del danno limitandosi a tal fine a valorizzare il solo dato dell’inquadramento formale al V livello CCNL, per dedurre il danno esclusivamente dal non rispettato inquadramento.
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