Il meccanismo di determinazione dell’importo economico spettante a titolo di Reddito/Pensione di cittadinanza, alla luce delle modifiche normative introdotte in sede di conversione del D.L. n. 4/2019.
Il beneficio del Reddito di cittadinanza si compone delle seguenti due quote:
a) una componente, ad integrazione del reddito familiare fino alla soglia di 6.000,00 euro annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza. Per la Pdc la soglia è incrementata a 7.560,00 euro;
b) una componente, ad integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione in locazione, pari all’ammontare del canone annuo previsto nel contratto di locazione, come dichiarato ai fini ISEE, fino ad un massimo di 3.360,00 euro annui. In caso di nuclei residenti in abitazioni di proprietà, per il cui acquisto o costruzione sia stato contratto un mutuo, il limite è di 1.800,00 euro. In caso di Pdc, il limite massimo è comunque pari a 1.800,00 euro annui.
Relativamente al calcolo del beneficio complessivo, l’importo massimo spettante va calcolato nel rispetto del limite di euro 9.360 annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza, ridotta per il valore del reddito familiare. Nell’ipotesi di nuclei beneficiari che vivono in abitazione in locazione ovvero hanno il mutuo, seppure non spetti la quota integrativa del reddito, può spettare la componente ad integrazione dell’affitto ovvero del mutuo, fino a concorrenza del valore di 9.360,00 euro, moltiplicato per la soglia della scala di equivalenza, ridotto del reddito familiare.
Con riferimento alla scala di equivalenza per Rdc/Pdc, i parametri di calcolo sono definiti nel seguente modo: parametro “1” per il primo componente del nucleo familiare, incrementato di “0,4” per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18 e di “0,2” per ogni ulteriore componente minorenne, fino ad un massimo di “2,1”, incrementato a “2,2” nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini ISEE.
Sono ininfluenti per la scala di equivalenza, ai fini Rdc/Pdc, i componenti del nucleo che si trovino nelle seguenti situazioni:
a) stato detentivo;
b) ricovero in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra P.A.;
c) disoccupati a seguito di dimissioni volontarie, nei 12 mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa;
d) sottoposti a misura cautelare personale ovvero condannati con sentenza definitiva intervenuta nei 10 anni precedenti la richiesta per i delitti di:
– associazione con finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico (art. 270-bis c.p.);
– attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
– sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.);
– associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
– scambio elettorale politico-mafioso (416-ter c.p.);
– strage (art. 422 c.p.);
– truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.).
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