Regimi agevolativi: trasferimento residenza fiscale in Italia




Il Fisco chiarisce che per fruire dell’agevolazione è necessario che il docente prima di rientrare in Italia, abbia svolto attività tale qualificata attività di docenza o ricerca all’estero per un periodo minimo e ininterrotto di almeno due anni accademici consecutivi (anche se non necessariamente nei due anni immediatamente precedenti il rientro) e che, successivamente, venga a svolgere la detta attività in Italia trasferendovi la residenza. (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 28 giugno 2019, n. 220).

Ai fini delle imposte sui redditi è escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo il novanta per cento degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che, in possesso di titolo di studio universitario o equiparato e non occasionalmente residenti all’estero, abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all’estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi e che vengono a svolgere la loro attività in Italia, acquisendo conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello Stato.
L’agevolazione si applica a decorrere dal periodo di imposta in cui il docente o il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei tre periodi di imposta successivi, sempreché permanga la residenza fiscale in Italia. I docenti e ricercatori possono beneficiare della tassazione agevolata, al verificarsi delle seguenti condizioni:
a) essere in possesso di un titolo di studio universitario o equiparato;
b) essere stati non occasionalmente residenti all’estero;
c) aver svolto all’estero documentata attività di ricerca o docenza per almeno due anni continuativi, presso centri di ricerca pubblici o privati o università;
d) svolgere l’attività di docenza e ricerca in Italia;
e) acquisire la residenza fiscale nel territorio dello Stato”.
In relazione al requisito c), l’attività di docenza e ricerca non necessariamente deve essere stata svolta nei due anni immediatamente precedenti il rientro, essendo sufficiente che l’interessato, prima di rientrare in Italia, abbia svolto tali qualificate attività all’estero per un periodo minimo ed ininterrotto di almeno ventiquattro mesi. Per la docenza il periodo di ventiquattro mesi si ritiene compiuto se l’attività è stata svolta per due anni accademici continuativi.
Quanto previsto non si rivolge soltanto ai cittadini italiani o europei emigrati che intendono far ritorno in Italia ma interessa in linea generale tutti i residenti all’estero, sia italiani che stranieri, i quali per le loro particolari conoscenze possono favorire lo sviluppo della ricerca e la diffusione del sapere in Italia, trasferendovi il know how acquisito attraverso l’attività svolta all’estero.
In relazione all’acquisizione della residenza fiscale nel territorio dello Stato di cui al requisito sub e), è previsto che il docente o il ricercatore acquisisca la residenza fiscale nel territorio dello Stato e che ciò avvenga in conseguenza dello svolgimento della attività lavorativa in Italia.
Per fruire dell’agevolazione è necessario che il docente prima di rientrare in Italia, abbia svolto attività tale qualificata attività di docenza o ricerca all’estero per un periodo minimo e ininterrotto di almeno due anni accademici consecutivi (anche se non necessariamente nei due anni immediatamente precedenti il rientro) e che, successivamente, venga a svolgere la detta attività in Italia trasferendovi la residenza.


 






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