Riduzione dei premi Inail per il 2019: precisazioni




Si forniscono alcune indicazioni sulla riduzione dei premi e contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per il 2019.


La riduzione dei premi e contributi per il 2019 (art. 1, co. 128, L. 147/2013) si applica solo ai premi speciali determinati ai sensi dell’art. 42 del DPR n. 1124/1965 (scuole, pescatori, frantoi, facchini nonché barrocciai/vetturini/ippotrasportatori) e ai premi speciali per l’assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive (L. n. 93/1958). Tale riduzione continua ad applicarsi anche ai contributi assicurativi della gestione agricoltura, riscossi in forma unificata dall’Inps.
La riduzione è stata fissata, per l’anno 2019, nella misura pari al 15,24%. Quale criterio guida per l’individuazione dei beneficiari della riduzione, è stato fissato il principio dell’andamento infortunistico aziendale. I destinatari della riduzione sono individuati secondo criteri differenziati a seconda che abbiano iniziato l’attività da oltre un biennio, oppure da non oltre un biennio.
Per il 2019, rientrano nella prima fattispecie i soggetti con data inizio attività precedente al 3 gennaio 2017.
Ai fini dell’individuazione dei soggetti destinatari della riduzione viene utilizzato il criterio del confronto tra l’indice di gravità medio (IGM) e l’indice di gravità aziendale (IGA), che consente di tenere conto dell’andamento infortunistico per i premi speciali, per i premi per l’assicurazione contro l’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive e per i contributi della gestione agricoltura.
Per le imprese/soggetti che hanno iniziato l’attività da non oltre un biennio, la riduzione è riconosciuta a seguito di istanza presentata con modalità telematica utilizzando il servizio online OT20, laddove venga attestato il rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Ai fini della riduzione 2019, le attività iniziate da non oltre un biennio sono quelle con data inizio uguale o successiva al 3 gennaio 2017. La riduzione, nella nuova misura del 15,24%, continuerà ad essere applicata per il 2019, senza presentazione di una nuova istanza, ai soggetti che hanno già presentato e per i quali è stata accettata nel corso del biennio di riferimento l’istanza OT 20 ai sensi del previgente decreto ministeriale 12 dicembre 2000 sulla Tariffa Ordinaria Dipendenti.





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