29 lug 2019 Siglato lo scorso 20/6/2019, tra l’ANCE LA SPEZIA e la FENEAL-UIL della Spezia, la FILCA-CISL della Spezia, la FILLEA-CGIL della Spezia, l’accordo di rinnovo del CIPL Edilizia La Spezia.
Le parti, con la presente normativa, intendono favorire il diffondersi della fruizione del pasto caldo da parte dei lavoratori occupati nel settore dell’edilizia.
In considerazione di ciò, relativamente alla durata del cantiere (non inferiore a 150 giornate lavorative) i lavoratori edili impiegati nel succitato cantiere in numero non inferiore a 30 e su richiesta della maggioranza di essi, potranno usufruire di un servizio mensa, anche mediante il ricorso a servizi esterni o convenzioni con ristoratori.
Nel caso in cui l’impresa operi all’interno di stabilimenti nei quali sia già funzionante un servizio mensa, essa si adopererà nei confronti della committenza, affinché i lavoratori edili, laddove sussistano le condizioni, abbiano la possibilità di usufruire di detto servizio.
Nel caso in cui le imprese ritengano di assicurare un servizio mensa presso punti di ristoro convenzionati, verrà applicata la normativa del presente articolo.
Il costo di ciascun pasto è ripartito in misura dell’80% a carico del datore di lavoro e del 20% a carico del lavoratore.
In ogni caso viene concordato tra le parti che il costo gravante sull’impresa non potrà superare per ogni pasto consumato:
– Euro 10,50 dall’1/7/2019;
– Euro 11,00 dall’1/7/2020;
Ove non sussistano le condizioni per l’attuazione di quanto sopra previsto, l’impresa corrisponderà un’indennità sostitutiva di mensa pari:
– Euro 7,00 dall’1/7/2019;
– Euro 7,50 dall’1/7/2020;
Detta indennità sarà riconosciuta per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro.
Trasferta
In forza a tale disposizione, gli operai comandati a prestare temporaneamente la propria opera in cantieri situati in comuni diversi da quello di assunzione hanno diritto ad una indennità giornaliera nelle seguenti misure:
– € 10,50 se il cantiere è ubicato in un comune che non confini direttamente con il comune di assunzione;
– € 15,00 se il cantiere è ubicato in un comune che confini con uno o più comuni che danno diritto ad una indennità di € 10,50 e oltre.
L’indennità di trasferta non è riconosciuta se l’operaio viene comandato a prestare temporaneamente la propria opera in cantieri situati nel comune di residenza o di abituale dimora o quando l’operaio venga favorito da un avvicinamento alla propria residenza o abituale dimora.
L’operaio che percepisce la diaria di cui sopra ha l’obbligo di trovarsi sul posto di lavoro per l’ora stabilita per l’inizio del lavoro.
In caso di pernottamento in luogo, l’impresa è tenuta al rimborso delle spese di viaggio ed a provvedere per l’alloggio ed il vitto o al rimborso delle spese relative, ove queste non sia no state preventivamente concordate in misura forfettaria. In caso di pernottamento in luogo, l’operaio non ha diritto all’indennità giornaliera di cui sopra.
Trasporto
E’ dovuto all’operaio una indennità a titolo di concorso nelle spese di trasporto sostenute per recarsi al posto di lavoro o nel diverso luogo di raccolta stabilito dall’impresa.
Le parti concordano che, a tal fine, la misura dell’indennità è fissata per ogni giornata di presenza in cantiere secondo le sotto indicate tempistiche e importi:
– Euro 1,20 dall’1/7/2019.
– Euro 1,50 dall’1/7/2020.
La suddetta indennità non è dovuta:
a) qualora l’impresa provveda essa stessa al trasporto dell’operaio con idonei mezzi propri nel raggio di metri 1.000 circa dall’abitazione;
b) nel caso in cui l’operaio non intenda fruire dal servizio di trasporto gestito dall’impresa.
Per giornata di presenza in cantiere si intende anche quella in cui il lavoratore si sia presentato e non abbia potuto prestare la sua opera per qualsiasi causa a lui non imputabile.
Sono assorbiti sino a tale concorrenza, eventuali trattamenti individuali o aziendali in atto per lo stesso titolo da parte delle singole imprese.
L’indennità di cui al presente articolo non è cumulabile con il rimborso spese di viaggio previsto in caso di trasferta, quando queste siano riconosciute dal domicilio del lavoratore.
Indumenti da lavoro
A tutti gli operai iscritti che si trovino nelle condizioni di cui al comma successivo, la Cassa Edile Spezzina, una volta l’anno, fornirà due paia di scarpe con caratteristiche antinfortunistiche, un Pantalone invernale, un Pantalone estivo, un giubbotto, una polo e una T-shirt.
Tele fornitura competerà agli operai che, al momento della distribuzione , si troveranno alle dipendenze di imprese iscritte alla Cassa Edile e che, alla data del 31 maggio di ogni anno , abbiano maturato , nei dodici mesi precedenti almeno 1300 ore di lavoro ordinario ( si computano a tale effetto le ore di lavoro ordinarie prestate , nonché le ore di assenza dal lavoro per malattia indennizzate dall’INPS, le ore di assenza dal lavoro per infortunio o malattia professionale indennizzate dall’INAIL), anche se lavorate presso più imprese del settore , purché esse siano tutte regolarmente iscritte alla Cassa Edile Spezzina.
Per la realizzazione di quanto sopra, le parti concordano che i datori di lavoro verseranno alla Cassa Edile la cifra mensile di euro 7,30 (settevirgolatrenta) per ogni lavoratore.
Quote di adesione contrattuale
Le quote provinciali di adesione contrattuali a carico dei datori di lavoro e dei dipendenti delle imprese edili ed affini della provincia della Spezia sono confermate nella misura paritetica del 1,234% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione.
Tale percentuale tiene conto della maggiorazione del 18,50% per ferie e per gratifica natalizia.
Le quote di adesione contrattuali nazionali stabilite dal citato CCNL poste a carico a carico dei datori di lavoro e dei dipendenti delle imprese edili ed affini resta dovuta nella misura pari allo 0,22% degli elementi della retribuzione.
Contributi Cassa Edile
Il Contributo Cassa Edile è determinato e nella misura complessiva del 2,50% di cui 2.08% a carico dei datori di lavoro e 0,42% a carico dei lavoratori dipendenti, da calcolarsi sulla paga oraria convenzionale comunicata dalla Cassa Edile Spezzina.
La quota del contributo a carico dei lavoratori è trattenuta dal datore di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga.
Contributo Scuola Edile
Il contributo posto a carico dei datori di lavoro per il funzionamento della Scuola Edile Spezzina è dello 0,85% ( zerovirgolaottantacinquepercento ) da calcolarsi sulla paga oraria convenzionale comunicata dalla Cassa Edile Spezzina.
Le imprese aventi sede legale o che abbiano stabile organizzazione in provincia della Spezia e risultino regolarmente iscritte alla Cassa Edile Spezzina da almeno 10 anni o che nella vigenza contrattuale raggiungano tale periodo di iscrizione, beneficeranno di una riduzione dei detto contributo pari alla percentuale dello 0,10% (zerovirgoladiecipercento).
Indennità per lavori speciali e disagiati
Le parti, convengono che nel caso in cui i lavori si svolgano in condizioni di eccezionale disagio (presenza di forti getti d’acqua sotto pressione che investano gli operai addetti ai lavori stessi; gallerie o pozzi attaccati dal basso in alto con pendenza superiore al 60%; gallerie di sezione particolarmente ristretta o con fronte di avanzamento distante oltre cinquecento metri dall’imbocco), al personale addetto ai lavori verrà riconosciuta una indennità determinata nella misura del 25% (ventipercento), la quale sarà riconosciuta per tutte le ore effettivamente prestate in galleria e si computerà sugli elementi della retribuzione.
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