In tema di ripartizione delle detrazioni per figli a carico, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che in presenza di un reddito di impresa o di lavoro autonomo prodotto in regime forfetario, la detrazione può essere accordata per intero al coniuge con il reddito assoggettato a tassazione ordinaria soltanto se questo è superiore al reddito forfetario. In caso contrario la quota di detrazione imputabile del coniuge “forfetario” andrà perduta (Risoluzione n. 69/E del 2019).
QUESITO
Con riferimento alle detrazioni per familiari a carico si chiede se un lavoratore dipendente coniugato con libera professionista in regime forfetario, previo accordo tra gli stessi, possa beneficiare dell’intera detrazione per figli a carico, prescindendo dalla circostanza che abbia o meno un reddito complessivo più elevato, in considerazione del fatto che il beneficio è espressamente escluso per i soggetti in regime forfetario.
PARERE DEL FISCO
In base alla disciplina in materia di detrazioni IRPEF per carichi di famiglia, la detrazione per figli a carico è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato.
Quindi, il criterio dell’attribuzione ai genitori in egual percentuale può essere derogato nella sola ipotesi in cui i genitori si accordino per attribuire l’intera detrazione a quello dei due che possiede il reddito complessivo di ammontare più elevato.
Per espressa previsione normativa, le detrazioni per carichi di famiglia non spettano ai contribuenti che aderiscono al regime forfetario, in quanto i ricavi o compensi sono assoggettati ad imposta sostitutiva e non concorrono alla formazione del reddito complessivo. Ai fini della determinazione dell’imposta, è possibile dedurre dal reddito forfetario esclusivamente i contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge.
Tuttavia, il reddito determinato secondo i criteri del regime forfetario rileva:
– unitamente al reddito complessivo, ai fini della determinazione del limite di euro 2.840,51 per considerare i familiari fiscalmente a carico;
– al lordo dei contributi previdenziali, ai fini della comparazione del reddito più elevato per stabilire quale genitore possa fruire della detrazione per figli a carico per l’intero importo.
A tal proposito, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in applicazione delle regole generali che disciplinano le detrazioni per carichi di famiglia, il coniuge che determina l’IRPEF in modo ordinario può fruire della detrazione per figli a carico nella misura del 100 per cento, nella sola ipotesi in cui possieda un reddito complessivo più elevato rispetto al reddito del coniuge “forfetario”, che rileva al lordo dei contributi previdenziali, unitamente agli altri redditi eventualmente conseguiti.
Nell’ipotesi contraria, in cui il reddito forfetario risulti superiore, la quota di detrazione per figli a carico spettante al coniuge titolare, non può essere fruita da quest’ultimo ne dall’altro coniuge.
In ogni caso, resta ferma la possibilità per il coniuge in regime fiscale forfetario di optare per il regime ordinario di tassazione, laddove l’applicazione di detto regime risulti più conveniente rispetto a quello forfetario.
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