Relativamente agli eventi sismici 2016/2017, viene prorogato dal 1° giugno 2019 al 15 ottobre 2019 il termine per il versamento delle ritenute erariali sospese, fermo restando che il numero di rate decorre dall’originario termine di giugno.
Per i pensionati e i dipendenti Inps che si avvalgono della facoltà di chiedere il versamento mediante trattenute mensile, l’Istituto, in qualità di sostituto di imposta, provvederà ad effettuare la trattenuta relativa alle imposte sospese e dovute dall’interessato e al conseguente versamento all’erario per conto del richiedente.
Per effetto della modifica normativa, l’istanza va presentata entro il 15 ottobre 2019 al fine di poter usufruire della rateizzazione, senza sanzioni e interessi, nella misura massima di 120 rate a decorrere dal mese di giugno.
L’Istituto provvede ad effettuare le trattenute sulla prestazione e il conseguente versamento a decorrere dalla data di presentazione dell’istanza sulla prima rata/mensilità utile della pensione o della retribuzione, sia per le istanze acquisite prima del 18 giugno 2019, data di entrata in vigore della legge n. 55/2019, di conversione del decreto-legge n. 32/2019, sia per quelle presentate a decorrere dalla predetta data.
Nel caso in cui l’istanza sia presentata successivamente al 15 ottobre 2019 il numero delle rate sarà ridotto del corrispondente numero di mesi di ritardo, fermo restando che il versamento delle ritenute riferite a periodi antecedenti l’istanza rimane di esclusiva competenza dell’interessato, incluso il versamento di sanzioni e interessi previsti dalla legge.
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