Vendita a rate con riserva di proprietà: 730 del venditore fino all’incasso dell’ultima rata




Nella vendita a rate con riserva di proprietà di un immobile ad uso abitativo, sul venditore, titolare del reddito fondiario, gravano gli obblighi dichiarativi finché non si realizza l’effetto traslativo, ovvero il pagamento dell’ultima rata da parte del compratore (Agenzia Entrate – risposta 22 luglio 2019, n. 296).

Nella vendita a rate con riserva di proprietà, il compratore acquista la proprietà della cosa col pagamento dell’ultima rata di prezzo, ma assume i rischi dal momento della consegna.
Il compratore, pertanto, può godere fin da subito del bene oggetto della vendita senza l’esborso totale del prezzo pattuito mentre il venditore è garantito dalla possibilità di recuperare il bene qualora il prezzo non dovesse essere interamente pagato.
Per effetto del contratto, ancorché il compratore acquisti immediatamente il godimento del bene assumendosi i rischi relativi ad un eventuale perimento o deterioramento dell’oggetto, l’acquisto della proprietà della cosa si realizza col pagamento dell’ultima rata di prezzo.


Pertanto, fino all’effettivo trasferimento della cosa, che si realizza con il pagamento dell’ultima rata, sul venditore graveranno gli obblighi dichiarativi che dovranno essere assolti con la presentazione del modello di dichiarazione 730 avendo cura di indicare il reddito dell’immobile posseduto nel quadro B – Redditi dei fabbricati e altri dati del modello riportando nella Colonna 2 (Utilizzo) il codice 9.






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