In caso di accertamento, in sede di contraddittorio amministrativo, non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, notizie e dati non addotti e documenti non trasmessi in risposta agli inviti dell’ufficio (Corte di cassazione – ordinanza n. 23530/2019).
Il chiarimento arriva dalla Corte di Cassazione che si è espressa su una controversia avente ad oggetto un avviso di accertamento in relazione ad una plusvalenza sulla vendita di un terreno ritenuto edificale, sul presupposto che il terreno avesse destinazione agricola. La controversia nasce per la mancata produzione di documenti in sede di contraddittorio amministrativo.
In sede di accertamento gli uffici delle imposte possono invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a fornire dati, documenti e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento nei loro confronti. In tal senso, a favore del contribuente saranno presi in considerazione solo i documenti presentati a seguito del suddetto invito.
In tal senso, il legislatore sanziona l’omissione del contribuente che si sottrae alla dialettica documentale con l’amministrazione, comminando il divieto di allegazione di dati e documenti non forniti nella sede precontenziosa.
Obiettivo è l’instaurazione di un dialogo tra fisco e contribuente al fine di favorire la definizione delle reciproche posizioni. L’iter procedimentale è strutturato in tre tappe:
– l’invio con fissazione di un termine minimo per l’adempimento degli inviti o delle richieste rivolte al contribuente;
– l’avvertimento delle conseguenze pregiudizievoli a seguito dall’inottemperanza a tali inviti o richieste;
– la risposta dell’interessato, che fornisce quanto richiesto, ovvero l’inadempimento del contribuente all’invito rivoltogli.
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