Agricoli: decadenza domande di indennità di disoccupazione e/o ANF




L’Inps fornisce chiarimenti in merito all’applicazione dei termini di decadenza alle domande di indennità di disoccupazione e/o assegno per il nucleo familiare ai lavoratori dipendenti agricoli.


L’Inps fornisce alcuni esempi pratici di applicazione della decadenza alle domande di indennità di disoccupazione agricola.
ESEMPIO 1 (ricorso e decisione del Comitato nei termini):
– domanda presentata il 20 febbraio 2018;
– provvedimento di reiezione notificato in data 15 giugno 2018 (entro i 120 giorni);
– ricorso amministrativo presentato il 10 agosto 2018 (entro i 90 giorni);
– notifica della decisione del Comitato il 5 ottobre 2018 (entro i 90 giorni).
In questo caso la data da cui inizia a decorrere il termine di decadenza di un anno per la proposizione dell’azione giudiziaria è il 5 ottobre 2018. Di conseguenza, a partire dal 6 ottobre 2019, non sarà più possibile proporre l’azione giudiziaria né riconoscere la prestazione.


ESEMPIO 2 (ricorso presentato nei termini e mancata decisione del Comitato):
– domanda presentata il 20 febbraio 2018;
– provvedimento di reiezione notificato in data 15 giugno 2018;
– ricorso amministrativo presentato il 10 agosto 2018;
– nessuna decisione da parte del Comitato Provinciale.
In questo caso la data da cui inizia a decorrere il termine di decadenza di un anno per la proposizione dell’azione giudiziaria è l’8 novembre 2018 (che si ottiene aggiungendo alla data della presentazione del ricorso 90 giorni per la formazione del silenzio rigetto da parte del Comitato Provinciale). Di conseguenza, a partire dal 9 novembre 2019, non sarà più possibile proporre l’azione giudiziaria né riconoscere la prestazione.


ESEMPIO 3 (mancata presentazione del ricorso al Comitato):
– domanda presentata il 20 febbraio 2018;
– provvedimento di reiezione notificato in data 15 giugno 2018;
– non viene presentato alcun ricorso amministrativo.
In questo caso la data da cui inizia a decorrere il termine di decadenza di un anno per la proposizione dell’azione giudiziaria è il 17 dicembre 2018 (che si ottiene aggiungendo alla data di presentazione della domanda il termine di 300 giorni previsto per l’esaurimento dell’intero procedimento amministrativo). Di conseguenza, a partire dal 18 dicembre 2019, non sarà più possibile proporre l’azione giudiziaria né riconoscere la prestazione.


Ad ulteriore chiarimento delle indicazioni normative e operative fornite con il messaggio n. 1166 del 16/3/2018 si precisa che, nel caso in cui la domanda presentata contenga sia la richiesta di disoccupazione agricola sia quella di assegno per il nucleo familiare, ciascuna delle due opzioni costituisce istanza a sé stante, ognuna derivante da un diritto autonomo.
Pertanto, ciascuna delle due richieste (DS e ANF) soggiace singolarmente ai termini di decadenza come specificati nel messaggio n. 1166 del 2018 e richiamati negli esempi precedentemente descritti.
Ugualmente, nel caso in cui la domanda definita in prima istanza produca un provvedimento contenente l’esito della domanda di disoccupazione agricola ma non anche quello della richiesta di ANF, la mancata emissione del provvedimento – equivalente, come già specificato nel citato messaggio n. 1166/2018, ad un silenzio rigetto – determina, comunque, l’avvio del decorso dei termini di decadenza per la proposizione dell’azione giudiziaria avverso la reiezione della richiesta di assegno per il nucleo familiare. La decadenza interviene, in tal caso, trascorso un anno e trecento giorni dalla data della domanda.
La decadenza interviene anche in presenza di una liquidazione “parziale”, come definita nel richiamato messaggio n. 1166 del 2018, di una delle due prestazioni richieste.
Diverso è il caso in cui un evento sopravvenuto successivamente alla prima liquidazione genera un nuovo diritto di credito che non soggiace a decadenza ma al termine di prescrizione quinquennale che decorre dal verificarsi del fatto sopravvenuto.
Le istanze per le quali è intervenuta la decadenza dal diritto non possono essere più in alcun modo riconosciute. Pertanto, ove la domanda di prestazione sia stata respinta (ovvero si è determinato il silenzio rigetto) e non sia stata proposta azione giudiziaria per il riconoscimento del diritto nei termini legislativamente previsti, la prestazione oggetto della domanda non potrà essere più riconosciuta avendo la decadenza determinato l’estinzione del diritto alla prestazione (cfr. Mess. n. 3387/2019).
 






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