Dinanzi al giudice tributario prova valida con la dichiarazione integrativa tardiva



La dichiarazione integrativa presentata per correggere il maggior debito d’imposta indicato per errore nella dichiarazione orginaria, anche se tardiva e, dunque non ammessa in fase amministrativa, può essere utilizzata validamente in sede processuale, come ausilio per provare l’insussistenza della pretesa tributaria contestata (Corte di Cassazione – Ordinanza 05 settembre 2019, n. 22197)

CASO


L’Agenzia delle Entarte ha emesso la cartella di pagamento nei confronti del contribuente, a seguito del controllo della dichiarazione annuale IVA, contestando il mancato pagamento del debito IVA risultante dalla dichiarazione stessa.
La cartella di pagamento è stata impugnata dal contribuente eccependo l’insussistenza del debito, frutto di un errore di compilazione della dichiarazione, corretto con la dichiarazione integrativa presentata, seppur oltre il termine previsto, prima della notifica della cartella.
I giudici tributari hanno respinto il ricorso del contribuente sulla base del rilievo che dal quadro VL della dichiarazione integrativa risultavano importi diversi da quelli esposti nella dichiarazione originaria e, che la stessa dichiarazione integrativa era stata presentata oltre i termini previsti dalla legislazione vigente.

DECISIONE DELLA CASSAZIONE


La Corte di Cassazione ha riformato la decisione dei giudici tributari rilevando l’errata applicazione del principio consolidato in giurisprudenza riguardo all’emendabilità della dichiarazione.
In caso di errori od omissioni nella dichiarazione (dei redditi, IVA, IRAP), la dichiarazione integrativa può essere presentata non oltre i termini stabiliti ai fini dell’accertamento, se diretta ad evitare un danno per la Pubblica Amministrazione, mentre, se intesa ad emendare errori od omissioni in danno del contribuente, incontra il termine per la presentazione della dichiarazione per il periodo d’imposta successivo.
Al contempo, tuttavia, è stato affermato il principio secondo cui la natura giuridica della dichiarazione fiscale quale mera esternazione di scienza, il disposto dello Statuto del contribuente (secondo cui i rapporti fra contribuente e fisco sono improntati al principio di collaborazione e buona fede), il principio di capacità contributiva, nonché il diverso piano sul quale operano le norme in tema di accertamento e riscossione, comportano l’inapplicabilità in sede giudiziaria delle decadenze prescritte per la sola fase amministrativa, con la conseguenza che il contribuente può opporsi, in detta sede, alla maggiore pretesa tributaria dell’Amministrazione finanziaria.
In particolare, nelle ipotesi di accertamento circa la legittimità della pretesa impositiva, ancorchè fondata sulla base di dati forniti dal contribuente, non può escludersi il diritto dello stesso a contestare il provvedimento impositivo, allegando le circostanze, quali anche errori od omissioni presenti nella dichiarazione, che provano l’insussistenza del credito preteso.
Secondo i giudici della Suprema Corte, ove sia l’Erario ad agire, è nella sede processuale, di impugnazione della cartella di pagamento che liquidi quanto indicato erroneamente in dichiarazione, che il contribuente potrà sempre dar prova dell’errore e ottenere l’annullamento dell’atto impugnato, anche con l’ausilio della dichiarazione di rettifica tardiva.





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