Il PS per attesa occupazione può essere richiesto anche dal lavoratore autonomo ExtraUe




Il permesso di soggiorno per attesa occupazione può essere anche richiesto dallo straniero già titolare del permesso di soggiorno per lavoro autonomo che abbia perso il proprio posto di lavoro come lavoratore dipendente. Ai fini del rilascio è necessario che il lavoratore abbia dimostrato di avere capacità di svolgere una attività produttiva e di produrre reddito (Consiglio di Stato – sentenza n. 6249/2019).

Il chiarimento arriva dal Consiglio di Stato che si è espresso favorevolmente sulla possibilità per il lavoratore ExtraUe in possesso di permesso di soggiorno per lavoro autonomo, che si trovi senza lavoro, di richiedere alla scadenza del titolo di soggiorno, il permesso di soggiorno per attesa occupazione.


Pertanto, anche per il lavoratore autonomo risulta applicabile la previsione normativa prevista per i lavoratori subordinati, secondo cui, nel caso di perdita del lavoro, il cittadino extracomunitario ha diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per attesa occupazione della durata di un anno.


Per la richiesta per permesso di soggiorno per attesa occupazione è necessario comunque che il lavoratore autonomo abbia dimostrato di avere la capacità di produrre reddito e di svolgere quindi una attività produttiva.





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