Imponibilità indennità sostitutiva di congedo per rischio radiologico



Con la recente Ordinanza 24 settembre 2019, n. 23717, la Corte di Cassazione ha affermato il principio di diritto per cui l’indennità sostitutiva dei giorni di congedo supplementari non goduti, da parte del personale esposto a rischio radiologico, trova causa nel rapporto di lavoro, e non ha pertanto natura risarcitoria ai fini fiscali. Di conseguenza l’importo di detta indennità concorre a comporre la base imponibile del lavoratore cui è attribuita.

La Suprema Corte ha osservato che “in tema d’imposte sui redditi di lavoro dipendente, al fine di poter negare l’assoggettabilità ad IRPEF di una erogazione economica effettuata a favore del prestatore di lavoro da parte del datore di lavoro, è necessario accertare che la stessa non trovi la sua causa nel rapporto di lavoro o che tale erogazione, in base all’interpretazione della concreta volontà manifestata dalle parti, non trovi la fonte della sua obbligatorietà né in redditi sostituiti, né nel risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi futuri, cioè successivi alla cessazione od all’interruzione del rapporto di lavoro.


Secondo i giudici nel caso dell’indennità sostitutiva dei giorni di congedo supplementari non goduti dal personale esposto a rischio radiologico non appare dubbio, che la stessa trovi la sua causa nel rapporto di lavoro, non essendovi ragione per supporre che essa sia stata attribuita in sostituzione di altro genere di reddito, tanto meno prospettabile come reddito futuro a seguito della interruzione del rapporto di lavoro; pertanto tale indennità non può che concorrere alla formazione della base imponibile della lavoratrice.





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