Iscrizione alla Gestione commercianti dei familiari coadiutori, i concetti di “abitualità” e “prevalenza”




Ricorre l’obbligo di iscrizione alla Gestione commercianti per il familiare coadiutore che svolga nell’impresa la propria attività con continuatività e non in via straordinaria o occasionale, ancorché non sia necessaria la presenza quotidiana ed initerrotta sul luogo di lavoro, e prevalenza, nel senso di preponderanza sotto il profilo temporale rispetto ad altre occupazioni (Corte di Cassazione, sentenza 23 settembre 2019, n. 23584)


Una Corte d’appello territoriale, in riforma della sentenza del Tribunale di prime cure, aveva rigettato l’opposizione proposta da un farmacista, avverso alcune cartelle esattoriali con le quali gli erano stati richiesti contributi a titolo di iscrizione alla Gestione commercianti della madre, in qualità di familiare coadiutore. La decisione della Corte era motivata sul rilievo che la donna, negli anni di riferimento, aveva partecipato attivamente al lavoro aziendale della farmacia, in modo stabile e continuativo, svolgendo attività di riordino e sistemazione dei medicinali nel magazzino. Emergeva, dunque, il carattere di abitualità e prevalenza sia rispetto ad altre attività, non risultando che la stessa avesse altre occupazioni diverse da quella presso la farmacia del figlio, sia rispetto ad altri fattori della produzione.
Ricorre così in Cassazione il titolare della farmacia, lamentando che la Corte territoriale si fosse limitata a considerare la sola presenza formale del familiare presso la farmacia, omettendo di valutare il concreto possibile apporto di tale presenza che, in considerazione dell’età, circa ottant’anni, non poteva che costituire aiuto residuale reso “affectionis causa”. Ed inoltre, proprio in considerazione dell’avanzata età anagrafica della donna, la stessa non poteva essere considerata risorsa con carattere di stabilità, prevalenza e funzionalità.
Per la Suprema Corte il ricorso non è fondato. La Legge n. 613/1966, recante l’estensione dell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori, ha previsto (art. 2) che si considerano familiari coadiutori il coniuge, i figli legittimi o legittimati ed i nipoti in linea diretta, gli ascendenti, i fratelli e le sorelle, che partecipano al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, sempreché per tale attività non siano soggetti all’assicurazione generale obbligatoria in qualità di lavoratori dipendenti o di apprendisti. L’obbligo assicurativo sorge dunque “ex lege” per i suddetti familiari dell’imprenditore commerciale, che svolgano nell’impresa la propria attività con continuatività e non in via straordinaria o occasionale, ancorché non sia necessaria la presenza quotidiana ed initerrotta sul luogo di lavoro, e prevalenza, nel senso di preponderanza sotto il profilo temporale rispetto ad altre occupazioni (Corte di Cassazione, sentenza n. 9873/2014 e n. 7336/2017).
Secondo la giurisprudenza consolidata, poi, l’assicurazione per gli esercenti attività commerciali (L. n. 613/1966) è operativa anche nei confronti dei coadiutori familiari, non farmacisti, del titolare di una farmacia, in relazione alle attività di vario tipo demandabili a non farmacisti nella gestione della relativa impresa, nel concorso dei requisiti di legge relativi sia all’impresa, in particolare alle modalità di organizzazione e conduzione della stessa, sia alle modalità di partecipazione dei coadiutori all’attività dell’impresa (Corte di Cassazione, sentenza n. 16520/2015).
Nel caso di specie, la Corte territoriale ha fatto applicazione di tali principi, motivando sulla sussistenza dei requisiti di abitualità e prevalenza della partecipazione al lavoro aziendale della familiare, valorizzando la circostanza che questa, malgrado l’età, avesse partecipato “attivamente” e fornito un “concreto apporto” alla conduzione della farmacia nella sistemazione dei medicinali nel magazzino, svolta per varie ore quasi tutti i giorni, valorizzando dunque anche la produttività dell’attività svolta e neppure risultando che ella avesse altre occupazioni.


In tal senso, i due motivi di ricorso, infondati nella parte in cui denunciano la violazione di legge, si pongono in funzione contrappositiva dell’accertamento fattuale compiuto dal giudice di merito, accertamento che può essere censurato in sede di legittimità solo entro ristretti limiti (art. 360, n. 5, c.p.c.).





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