Prescrizione dell’azione disciplinare: la risposta del CNDCEC




30 SETT 2019 Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ribadiscono che l’azione disciplinare si prescrive in cinque anni dal compimento dell’evento che può dar luogo all’apertura del procedimento disciplinare (P.O. 120 del 12 settembre 2019).

Nel quesito si chiede se sia prescritta l’azione disciplinare relativamente ad un elenco di iscritti all’Ordine dei dottori commercialisti – ai quali l’Agenzia delle Entrate ha applicato le sanzioni previste per “Visto di conformità infedele” apposto su modelli 730 relativi all’anno di imposta 2013.
Per il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili l’art. 56 del D. Lgs. n. 139/05 e l’art. 20, comma 1, del Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale dispongono che “L’azione disciplinare si prescrive in cinque anni dal compimento dell’evento che può dar luogo all’apertura del procedimento disciplinare”.
In linea generale, in materia di prescrizione dell’azione disciplinare, occorre distinguere il caso in cui il procedimento disciplinare tragga origine da fatti punibili solo in tale sede, dal caso in cui il procedimento disciplinare abbia luogo per fatti costituenti anche reato e per i quali sia stata iniziata l’azione penale. Nel primo caso, il termine prescrizionale comincia a decorrere dalla commissione del fatto; nel secondo, invece, l’azione disciplinare è collegata al fatto storico di una pronuncia penale che non sia di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso, ha come oggetto lo stesso fatto oggetto dell’imputazione penale e la prescrizione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza penale.
In base a quanto prospettato nel quesito de quo, ovvero in assenza di procedimenti penali a carico dei professionisti di cui trattasi, l’evento dal quale comincia a decorrere il termine prescrizionale, ai fini dell’esercizio della azione disciplinare, è rappresentato dalla condotta degli iscritti, ovvero dall’atto della presentazione, da parte dei professionisti, dei modelli 730 per l’imposta 2013, non rilevando, ai fini della decorrenza del termine prescrizionale, il momento in cui l’Agenzia ha applicato a loro carico le sanzioni per visto di conformità infedele, né tantomeno quando il Collegio di Disciplina ne abbia avuto contezza. Premesso quanto sopra, il Consiglio ritiene che, nel caso di specie, l’azione disciplinare debba intendersi prescritta.






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