Sisma centro Italia e ZES: ora è possibile usufruire del credito d’imposta




Istituiti i codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta per gli investimenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 e del credito d’imposta per gli investimento nelle zone economiche speciali (ZES) (Agenzia Entrate – risoluzione n. 83/2019).

L’Agenzia delle Entrate ha finalmente reso noto i codici tributo da indicare in f24 per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta per gli investimenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, e del credito d’imposta per gli investimenti nelle zone economiche speciali (ZES).
I codici tributo da indicare nell’F24, sono i seguenti:
– “6905” denominato “Credito d’imposta investimenti sisma centro Italia – articolo 18-quater, comma 1, decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8”;
– “6906” denominato “Credito d’imposta investimenti ZES – articolo 5, comma 2, decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91”.


Il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline), pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
In sede di compilazione del modello, i suddetti codici tributo devono essere indicati nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di sostenimento dei costi, nel formato “AAAA.





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