Con la recente Ordinanza n. 23591 del 23 settembre 2019, la Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo cui, in tema di agevolazione ai fini IMU, la qualità agricola di un terreno a destinazione edificabile, posseduto e condotto da uno dei comproprietari in qualità di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, si applica anche in favore degli altri comproprietari che non esercitano l’attività agricola
In base alla normativa in materia di Imposta municipale propria sugli immobili (IMU), un terreno, pur suscettibile di utilizzazione edificatoria, deve considerarsi agricolo, ai fini della applicazione dell’imposta, laddove ricorrano tre condizioni:
– il possesso dello stesso da parte di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale;
– la diretta conduzione del medesimo da parte dei predetti soggetti;
– la persistenza dell’utilizzazione agro-silvo-pastorale, mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione.
Ricorrendo tali presupposti, il terreno soggiace all’imposta in relazione al suo valore catastale, dovendosi prescindere dalla sua obiettiva potenzialità edilizia.
In altri termini, la considerazione dell’area come terreno agricolo assume carattere oggettivo e, come tale, si estende a ciascuno dei contitolari dei diritti dominicali. Ciò in quanto la persistenza della destinazione del fondo a scopo agricolo integra una situazione incompatibile con la possibilità del suo sfruttamento edilizio e tale incompatibilità, avendo carattere oggettivo, vale sia per il comproprietario coltivatore diretto che per gli altri comunisti.
La Corte di Cassazione ha dunque affermato il principio di diritto secondo il quale: in tema di agevolazione ai fini IMU, la qualità agricola di un terreno pur potenzialmente edificabile, posseduto e condotto da uno dei comproprietari avente i requisiti soggettivi e oggettivi (coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale che svolge attività agro-silvo-pastorale sul fondo), trova applicazione anche in favore degli altri comproprietari che non esercitano l’attività agricola, in quanto la destinazione agricola di un’area è incompatibile con la possibilità dello sfruttamento edilizio della stessa.
Secondo i giudici della Suprema Corte tale conclusione si impone in forza di una interpretazione letterale e sistematica della normativa, ma anche in considerazione della relatività di una conclusione opposta che porterebbe a qualificare un medesimo bene nello stesso tempo come edificabile ovvero come agricolo a seconda della qualità soggettiva dei contribuenti.
Link all’articolo originale

