ACCORDO TURISMO E PUBBLICI ESERCIZI SISTEMA IMPRESA-CONFSAL



Sottoscritto, il 25/9/2019, tra SISTEMA IMPRESA e FESICA CONFSAL, l’accordo integrativo del CCNL per i dipendenti del settore Turismo e Pubblici Esercizi siglato in data 28/5/2014, per la disciplina dell’assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori del settore

L’accordo firmato il 25/9/2019 è integrativo del CCNL per i dipendenti del settore Turismo e Pubblici Esercizi siglato in data 28/5/2014 (integrato dal verbale di accordo modificativo ed integrativo del 17/2/2015 e rinnovato dall’Accordo di rinnovo del 26/10/2017 nonché dagli accordi 27/12/2018 e 13/2/2019 di modifica del CCNL).
Le parti hanno così proceduto:
– al recepimento dell’Accordo Interconfederale per la costituzione del Fondo di Assistenza Sanitaria, in sigla “F.AS.S.”, del 25/1/2019
– alla rideterminazione delle riduzioni o variazioni dell’orario.


Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa (F.AS.S.) (art. 152)
A decorrere dalla data della firma del presente accordo, sono obbligatoriamente iscritti al F.AS.S. tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo pieno o a tempo parziale, compresi gli apprendisti ed i quadri, delle aziende che applicano il presente CCNL.
In base all’art. 5 dell’Accordo Interconfederale del 25/1/2019 per la prima annualità il versamento dei contributi decorre dall’1/1/2019.
Per il finanziamento del Fondo è dovuto allo stesso, che è tenuto a curarne la riscossione come da proprio regolamento, un contributo obbligatorio pari a 12,00 euro mensili per ciascun iscritto, di cui 10,00 euro a carico dell’azienda e 2,00 euro a carico del lavoratore. Il contributo è dovuto nella stessa misura per il personale assunto a tempo pieno e per il personale assunto a tempo parziale.
Gli importi di cui al sopra sono comprensivi del contributo per la promozione, la diffusione e il consolidamento dell’assistenza sanitaria di categoria.
I contributi devono essere versati al Fondo con la periodicità e le modalità stabilite dal regolamento.
Con decorrenza dal mese successivo alla data di sottoscrizione del presente Accordo, l’azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari ad euro 16,00 lordi, da corrispondere per 14 mensilità e che rientra negli elementi della retribuzione, di cui all’art. 137 del CCNL. L’azienda che omette il versamento delle quote e dei contributi è responsabile verso i lavoratori delle perdite delle relative prestazioni sanitarie. La corresponsione di indennità sostitutiva non la esonera dell’obbligo di garantire al dipendente le prestazioni sanitarie.
E’ inoltre dovuta al Fondo una quota “una tantum” a carico azienda, esclusivamente dalle aziende che per la prima volta iscrivano i propri lavoratori al Fondo, pari a 30,00 euro per ciascun lavoratore.


Assistenza sanitaria integrativa a favore dei Quadri
Per i dipendenti con la qualifica di Quadro, compresi nella sfera di applicazione del presente Contratto, il versamento al F.AS.S. è dovuto nelle seguenti misure: contributo obbligatorio annuo pari a euro 406,00, di cui euro 350,00 a carico del datore di lavoro ed euro 56,00 a carico del lavoratore appartenente alla categoria dei Quadri.
I contributi sono dovuti nella misura intera anche per i dipendenti Quadri con rapporto di lavoro part-time. Per i dipendenti Quadri con contratto a tempo determinato la contribuzione è dovuta per l’intero anno solare in cui cade il rapporto di lavoro con le stesse modalità previste per il contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Limitatamente al primo anno il contributo annuale deve essere versato interamente per la parte di competenza del dipendente (€ 56,00), mentre è frazionabile quella a carico dell’azienda (€ 350,00), ad eccezione dell’annualità 2019 per la quale la contribuzione è dovuta dal Io gennaio per i Quadri già in forza.
All’atto dell’iscrizione è inoltre dovuta dall’azienda una quota costitutiva una tantum, non frazionabile, pari ad € 340,00 per ciascun Quadro non precedentemente iscritto al F.AS.S. per la medesima categoria.
Gli importi di cui sopra sono comprensivi del contributo per la promozione, la diffusione e il consolidamento dell’assistenza sanitaria di categoria.
L’azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari ad euro 37,00 lordi, da corrispondere per 14 mensilità e che rientra negli elementi della retribuzione, di cui all’art. 137. In alternativa all’erogazione di cui al punto precedente l’Azienda è tenuta ad assicurare ai dipendenti le medesime prestazioni sanitarie garantite dal F.AS.S., sulla base del relativo nomenclatore sottoscritto dalle Parti sociali.
Il Fondo può consentire l’iscrizione di altre categorie di lavoratori del settore, previo parere vincolante dei soci costituenti, a parità di contribuzione.


Chiarimenti
Le parti si danno specificatamente atto che nella determinazione della parte normativa/economica del presente CCNL si è tenuto conto dell’incidenza delle quote e dei contributi previsti dal presente art. 152 per il finanziamento del Fondo di Assistenza Sanitaria (F.AS.S.). Il trattamento economico complessivo, risulta, pertanto, comprensivo di tali quote e contributi, che sono da considerarsi parte integrante del trattamento economico. Il contributo pari a 10 e euro mensili e la quota “una tantum” di 30 euro, nonché il contributo di 350 euro annui e 340 euro “una tantum” per i Quadri, sono sostitutivi di un equivalente aumento contrattuale ed assumono, pertanto, valenza normativa per tutti coloro che applicano il presente CCNL.


Rideterminazione delle Riduzioni o variazioni dell’orario
Ai lavoratori assunti dopo il 1/9/2019 saranno riconosciute 32 ore di ROL (riduzioni orario lavoro) per i primi due anni e, decorsi questi, ulteriori 36 ore di ROL (38 ore negli stabilimenti balneari). Decorsi 4 anni saranno riconosciute le ore di ROL in misura intera.





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