Le domande per beneficiare del Bonus Sud, relative alle assunzioni a partire dal 1° maggio 2019 e non accolte per mancanza di fondi, saranno riesaminate seguendo l’ordine cronologico di presentazione.
Questo è quanto comunicato dall’Inps e dall’ANPAL al Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, a seguito delle richieste della Categoria di utilizzare tutti i fondi ancora disponibili perché destinati alle sole assunzioni effettuate entro aprile 2019, a seguito dell’estensione dell’Incentivo Occupazione Sviluppo Sud introdotta dal D.L. n. 34/2019 convertito, con modifiche, dalla Legge n. 58/2019.
L’Inps ha precisato che nel caso fossero già trascorsi 30 giorni dalla comunicazione di diniego occorrerà comunque reiterare l’istanza. I fondi a disposizione sono pari a circa 60 milioni di euro, è prevedibile quindi un rapido esaurimento della dotazione.
I Consulenti del Lavoro dovranno pertanto prestare attenzione allo stato delle istanze già inviate. Le casistiche che potrebbero presentarsi, in particolare, sono due:
– mancato accoglimento per problemi relativi alla DID: se la domanda si trova in stato di “rifiutata provvisoria” per mancanza di DID, la stessa rimarrà in stand by fino a quando l’ANPAL non risponderà ad Inps. Al riguardo, si precisa che il termine di 30 giorni indicato in circolare non è perentorio. In questa ipotesi, quindi, non c’è bisogno di ripresentare la domanda perché le risorse volte a finanziare l’assunzione sono state dall’Istituto preventivamente accantonate al fine di non fare perdere la priorità acquisita.
Laddove, invece, la domanda si trovi nello stato di “rifiutata definitiva” – perché la DID presente negli archivi ANPAL risulta avere una data successiva rispetto alla data di assunzione – è necessario ripresentare la domanda;
– mancato accoglimento per esaurimento fondi: in questo caso, il temine di 30 giorni è perentorio. Dunque, in questi 30 giorni le richieste rimangono in sospeso e saranno ripristinate automaticamente in caso di ulteriori risorse. Decorso il periodo di 30 giorni occorre, invece, riproporre la richiesta.

