CNDCEC: incompatibilità con l’esercizio della professione




Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ribadisce che l’esercizio della professione è incompatibile con l’esercizio, anche non prevalente, né abituale dell’attività di impresa, in nome proprio o altrui e, per proprio conto, di produzione di beni o servizi, intermediaria nella circolazione di beni o servizi, tra cui ogni tipologia di mediatore, di trasporto o spedizione, bancarie, assicurative o agricole, ovvero ausiliarie delle precedenti (P.O. 116/2019 del 16 settembre 2019).

L’Ordine dei dottori commercialisti chiede di sapere se sussista una situazione di incompatibilità con l’esercizio della professione nel caso in cui un iscritto ricopra l’incarico di direttore generale presso una società avente ad oggetto sociale la fornitura di prodotti, servizi, consulenza e formazione in ambito di sicurezza informatica “con un’offerta integrata per supportare i propri clienti nella definizione delle strategie e nell’implementazione delle soluzioni di sicurezza delle informazioni, articolata negli ambiti principali di security technology”. L’Ordine precisa che l’iscritto ha dichiarato che la società fornirà i propri prodotti e servizi anche a Enti pubblici, ivi compresi gli Ordini professionali; pertanto, ravvisando l’incompatibilità con l’esercizio della professione, ha richiesto l’iscrizione nell’elenco speciale. Sulla questione evidenziata si osserva quanto segue.
Sulla questione il Consiglio chiarisce che l’esercizio della professione è incompatibile con l’esercizio, anche non prevalente, né abituale dell’attività di impresa, in nome proprio o altrui e, per proprio conto, di produzione di beni o servizi, intermediaria nella circolazione di beni o servizi, tra cui ogni tipologia di mediatore, di trasporto o spedizione, bancarie, assicurative o agricole, ovvero ausiliarie delle precedenti. La norma stabilisce una specifica ipotesi di incompatibilità tra l’esercizio della professione e lo svolgimento di attività di impresa qualora questa sia esercitata per conto proprio, in nome proprio o altrui. In altri termini, ai fini dell’accertamento dell’eventuale sussistenza di una ipotesi di incompatibilità, ciò che interessa verificare è se vi sia, o meno, esercizio di attività d’impresa intesa come gestione effettuata a soli fini imprenditoriali per soddisfare un interesse commerciale proprio.
Ciò premesso, si evidenzia che il rapporto di lavoro avente ad oggetto l’incarico di direttore generale presso una società commerciale privata non configura esercizio di attività di impresa per proprio conto. La figura dirigenziale individuata è, infatti, riconducibile alla nozione di ‘institore’ indicata dall’art. 2203 cod. civ. Ai sensi del citato articolo “è institore colui che è preposto dal titolare dell’esercizio di un’impresa commerciale. La preposizione può essere limitata all’esercizio di una sede secondaria o di un ramo particolare dell’impresa”. L’institore è, infatti, un ausiliario dell’imprenditore preposto da questi all’esercizio di un’impresa commerciale.
Escluso, dunque, che il rapporto in qualità di direttore generale di una società privata configuri esercizio di attività di impresa per conto proprio, si dovrà ulteriormente verificare se l’assunzione di simile qualità dia vita ad altra ipotesi di incompatibilità. In tal senso si osserva che non è consentita l’iscrizione nell’Albo a tutti i soggetti ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, è vietato l’esercizio della libera professione; pertanto, con riferimento al caso di specie, si dovrà ulteriormente verificare se il contratto intercorrente tra l’iscritto e la società privata preveda, o meno, l’esercizio di un’attività professionale come specifica ipotesi di incompatibilità con lo svolgimento di tale rapporto di lavoro.
Infine, con riferimento a possibili situazioni di incompatibilità derivanti dal tipo di attività svolta dalla suddetta società nonché dalla circostanza che tali servizi sono forniti agli enti pubblici (ivi compresi gli Ordini professionali) si evidenzia quanto segue.
Posto che non appare ricorrere alcuna delle situazioni di incompatibilità nei termini dianzi descritti, talune criticità potrebbero porsi nel caso in cui, lo svolgimento del citato rapporto in qualità di direttore generale della società, generasse conflitti di interesse in capo all’iscritto tali da minacciare o addirittura compromettere l’osservanza di doveri prescritti dal Codice deontologico della professione (ad es. il dovere di integrità e correttezza, il dovere di comportamento nei rapporti con gli enti istituzionali di categoria). In tal senso l’iscritto dovrà attentamente valutare la situazione concreta e, laddove rinvenisse minacce all’osservanza dei sopraindicati doveri, porre in essere le possibili salvaguardie atte a eliminare o ridurre tali minacce ad un livello accettabile.
Infine, per quanto riguarda la richiesta di iscrizione nell’elenco speciale (presumibilmente presentata dall’iscritto congiuntamente alla richiesta di cancellazione dalla sezione ordinaria dell’Albo) si precisa che il suddetto elenco è destinato ad ospitare esclusivamente i soggetti che, in possesso dei requisiti prescritti per l’iscrizione nell’albo, non possono esercitare la professione in ragione della sussistenza di una causa di incompatibilità Si ritiene, pertanto, che in assenza di cause di incompatibilità, la richiesta di iscrizione nell’elenco speciale non possa essere accolta.





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