31 otto 2019 Il personale giornalistico, sebbene titolare di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, è escluso dall’obbligo assicurativo antinfortunistico nei confronti dell’Inail. È stato, quindi, avviato l’iter per l’istituzione di una apposita forma assicurativa presso la Gestione previdenziale separata dell’INPGI.
Secondo il regolamento infortuni adottato dal Ministero del lavoro il 10 ottobre 2019, i giornalisti che, in ragione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, risultano iscritti ai fini previdenziali, presso la gestione separata INPGI, con un compenso annuo non inferiore a 3.000 euro, siano obbligatoriamente assicurati contro gli infortuni presso l’apposita forma assicurativa costituita nell’ambito della Gestione separata INPGI, indipendentemente dalla natura pubblica o privata del loro committente. L’assicurazione comprende tutti i casi di infortunio per causa violenta – esterna e fortuita con delimitazione dell’indennizzo alle sole lesioni corporali – occorsi durante l’espletamento dell’attività professionale, dai quali derivi la morte o l’inabilità permanente assoluta del giornalista, ovvero una sua inabilità permanente parziale nei limiti previsti dal Regolamento. Il diritto all’indennità assicurativa sorge per il giornalista ed i suoi aventi causa, per gli infortuni che si verifichino dal giorno dell’inizio del rapporto assicurativo.
Il premio assicurativo, posto interamente a carico del committente, è determinato in misura fissa, non frazionabile, pari a 6,00 euro mensili per ogni collaboratore iscritto alla gestione separata INPGI e soggetto all’obbligo assicurativo contro gli infortuni. Tale premio è dovuto per tutta la durata di ogni rapporto di collaborazione, indipendentemente dalla cadenza dell’erogazione al giornalista dei relativi compensi, che potrebbe non essere mensile.
Il versamento del premio, che è dovuto anche nei periodi di astensione obbligatoria per congedo di maternità e/o paternità, avviene con gli stessi termini e le stesse modalità previste per le altre contribuzioni obbligatorie INPGI. In caso di omesso o ritardato pagamento trova applicazione il vigente sistema sanzionatorio in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria.
Per la regolarizzazione contributiva del periodo 1/11/2019 – 31/12/2019 (limitatamente all’assicurazione infortuni) i committenti dovranno quantificare gli importi dovuti, avendo riguardo al compenso corrisposto nell’intero anno 2019. Il premio riferito ai due mesi (novembre e dicembre 2019) sarà dovuto solo nel caso in cui il compenso annuo raggiunga la soglia minima dei 3.000 euro lordi. A partire, invece, dalla mensilità di gennaio 2020, il premio sarà dovuto – a prescindere dall’importo del compenso mensile e dalla cadenza dei periodi di paga concordati con il collaboratore – nei casi in cui la proiezione dei compensi dovuti nell’anno faccia presumere il raggiungimento della soglia di 3.000 euro lordi. Il committente che, nella previsione di un erogazione annuale inferiore alla predetta soglia minima, non abbia provveduto al versamento del premio mensile, dovrà provvedere al pagamento nel periodo di paga in cui il compenso supera il livello dei 3.000 euro, provvedendo in tal caso al pagamento dei premi arretrati (Circolare Inpgi n. 8/2019).
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