Danno da mobbing e onere della prova




In caso di danno da mobbing, la prova dell’elemento intenzionale e vessatorio del datore può essere fornita anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti.


Lo ha ribadito la Corte di Cassazione pronunicandosi sul caso di una lavoratrice che chiedeva la declaratoria di illegittimità del mutamento di orario disposta nei suoi confronti dal datore, l’illegittimità del trasferimento disposto dalla stessa, infine l’accertamento del suo demansionamento e la disparità di trattamento da lei subito rispetto agli altri colleghi uomini ammessi al telelavoro notturno e la discriminazione sessuale posta in essere nei suoi confronti. Chiedeva, quindi, il risarcimento del danno da demansionamento, da illegittimo trasferimento, da disparità di trattamento e discriminazione sessuale. In particolare, la lavoratrice ricorrente aveva dedotto di aver lavorato con la qualifica di primo grado di commutazione notturna e di essere stata assegnata a turni notturni; ha asserito di aver subito un demansionamento in quanto come operatrice notturna si era occupata di risolvere ‘problematiche internazionali’, di fornire assistenza relativa a carte prepagate, di gestire le chiamate a carico, di fornire informazioni su hotel, etc., mentre in qualità di centralinista unico doveva solo contattare clienti che avevano perso la linea per aver scelto di passare ad altro operatore. Lamentava, inoltre, che la società datrice dispose il suo trasferimento col mutamento della qualifica, ed orario di lavoro diurno, con diminuzione della retribuzione ed aumento delle spese di viaggio, ciò che le causò un disturbo ansioso depressivo, anche a causa del diniego di proseguire, come altri suoi colleghi uomini, nel telelavoro notturno sicché, pur continuando a lavorare per altri quattro anni, fu costretta a dimettersi con riduzione dell’importo pensionistico.
I giudici di appello hanno ritenuto legittimo il trasferimento ed il conferimento delle nuove mansioni, giudicate non inferiori alle precedenti; la nuova retribuzione corrisposta è pertanto legittima, per cui non sussiste alcun danno pensionistico, peraltro non era emersa alcuna convincente prova del dedotto mobbing.
Al riguardo, infatti, la rivalutazione dei fatti ha evidenziato come nessuna prova del necessario elemento intenzionale (e vessatorio) del datore di lavoro fosse stata fornita dalla lavoratrice. Seppure detta prova può essere fornita attraverso presunzioni, esse debbono essere gravi, precise e concordanti, laddove la ricorrente si è limitata a dedurre che mentre ai colleghi fu consentito di proseguire con la modalità di tele-lavoro notturno, solo a lei ciò fu impedito.





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