Definite le caratteristiche tecniche dei dispositivi antiabbandono bimbi




Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha definito le caratteriste tecnico-costruttive e funzionali essenziali dei dispositivi antiabbandono di bambini di età inferiore a quattro anni (Ministero Infrastrutture e Trasporti – decreto 02 ottobre 2019, n. 122).

Le regole di progettazione sono rivolte a tutti i fabbricanti dei dispositivi antiabbandono e anche a chi li fa progettare o fabbricare e li commercializza apponendovi il suo nome o marchio.
Quando un dispositivo antiabbandono è messo a disposizione sul mercato, il fabbricante deve accertarsi che esso sia conforme alle prescrizioni tecniche costruttive e funzionali essenziali e deve redigere la documentazione tecnica (dichiarazione di conformità) e, su richiesta, metterla a disposizione dell’autorità di vigilanza del mercato.
La documentazione tecnica deve contenere tutti i dati o dettagli pertinenti dei mezzi utilizzati dal fabbricante per garantire che il dispositivo antiabbandono sia conforme alle specifiche tecnico-costruttive e funzionali essenziali.


Il dispositivo antiabbandono può essere:
– integrato all’origine nel sistema di ritenuta per bambini;
– una dotazione di base o un accessorio del veicolo, compresi nel fascicolo di omologazione del veicolo stesso;
– indipendente sia dal sistema di ritenuta per bambini sia dal veicolo.


Riguardo alle caratteristiche funzionali essenziali, il dispositivo antiabbandono:
– deve segnalare l’abbandono di un bambino di età inferiore a 4 anni, sul veicolo sul quale è trasportato, da parte del conducente del veicolo stesso mediante l’attivazione di un segnale;
– deve essere in grado di attivarsi automaticamente ad ogni utilizzo, senza ulteriori azioni da parte del conducente;
– deve dare un segnale di conferma al conducente nel momento dell’avvenuta attivazione;
– nel caso in cui rilevi la necessità di dare un segnale di allarme, quest’ultimo deve essere in grado di attirare l’attenzione del conducente tempestivamente attraverso appositi segnali visivi e acustici o visivi e aptici, percepibili all’interno o all’esterno del veicolo;
– deve essere in grado di attivare il sistema di comunicazione indicato;
– se alimentato da batteria, deve essere in grado di segnalare al conducente livelli bassi di carica rimanente;
– possono essere dotati di un sistema di comunicazione automatico per l’invio, per mezzo delle reti di comunicazione mobile senza fili, di messaggi o chiamate.


Riguardo invece alle caratteristiche tecnico-costruttive essenziale, il dispositivo deve essere basato su sistemi elettronici con logiche di utilizzo o che utilizzano appositi sensori e nell’interazione con il veicolo o con apposito sistema di ritenuta, non deve in alcun modo alterarne le caratteristiche di omologazione.





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