Dichiarazioni di responsabilità rese dai beneficiari di Reddito di cittadinanza




A decorrere da ottobre 2019, occorre integrare il contenuto delle dichiarazioni di responsabilità già rese da coloro che hanno presentato la domanda di Reddito di cittadinanza nel mese di marzo a quello previsto a regime dopo la conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, conformemente ai nuovi modelli.


Alla disciplina del Reddito e della Pensione di cittadinanza sono state apportate modifiche significative con la legge 28 marzo 2019, n. 26, di conversione del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4. Le novità introdotte in sede di conversione, hanno un impatto soprattutto sulle prime domande di Reddito di cittadinanza presentate a partire dal 6 marzo 2019 utilizzando il modello di domanda allo scopo predisposto, allegato alla circolare n. 43 del 20 marzo 2019. Tale modello, a seguito delle predette modifiche, è stato coerentemente modificato, integrato e pubblicato in data 2 aprile 2019.
In merito alla decorrenza del beneficio, è stato previsto un regime transitorio di salvaguardia delle richieste di Rdc/Pdc presentate sulla base della disciplina vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione: per tali domande, il beneficio riconosciuto può essere erogato per un periodo non superiore a sei mesi “pur in assenza dell’eventuale ulteriore certificazione, documentazione o dichiarazione sul possesso dei requisiti, richiesta in forza delle disposizioni introdotte dalla legge di conversione del presente decreto ai fini dell’accesso al beneficio”.
A decorrere da ottobre 2019, occorre allineare il contenuto delle dichiarazioni già rese da coloro che hanno presentato la domanda di Reddito di cittadinanza nel mese di marzo a quello previsto a regime dopo la conversione in legge del decreto, conformemente ai nuovi modelli.
Tale integrazione, sussistendone tutte le condizioni di legge, renderà possibile la prosecuzione nella percezione del beneficio economico senza soluzione di continuità.


Per consentire al cittadino di aggiornare le dichiarazioni di responsabilità rese al momento della domanda come descritto in premessa, a partire dal 4 ottobre p.v. l’INPS comunica, ai recapiti sms/e-mail indicati nel modello di domanda, il seguente link https://serviziweb2.inps.it/RedditoCittadinanza/autocertificazione al quale collegarsi per effettuare, in maniera semplificata, le predette operazioni di aggiornamento./
Il collegamento alla pagina avviene in ambiente Internet senza necessità del PIN, previo riscontro attraverso l’apposita interfaccia in cui dovranno essere inseriti a cura del richiedente. Il collegamento alla pagina rimarrà sempre attivo, ma sarà possibile la tempestiva elaborazione in procedura della rata di Rdc/Pdc, spettante per la mensilità di ottobre, solo per le domande in cui le dichiarazioni saranno aggiornate non oltre la data del 21 ottobre p.v. Per coloro che non avranno effettuato l’aggiornamento richiesto nella tempistica indicata, la prestazione resterà sospesa sino all’acquisizione della dichiarazione e alla ripresa dell’elaborazione da parte del sistema con il consueto calendario.
Qualora il riscontro sia stato positivo, cliccando sul tasto “CONTINUA” l’utente potrà accedere alla pagina per la sottoscrizione delle dichiarazioni.
Si richiama la necessità, nell’apporre il flag richiesto, che tutte le dichiarazioni siano contestualmente verificate e che qualora i requisiti non sussistano alla data di presentazione originaria della domanda ovvero al momento della sottoscrizione del modello RdC/PdC – Com Esteso, occorre astenersi dalla sottoscrizione, onde evitare di incorrere nella responsabilità prevista dalla legge nel caso di dichiarazioni non veritiere.
L’ultimo passaggio consiste nell’apporre la spunta sul riquadro in cui si dichiara di aver letto e preso atto dell’informativa privacy del modello “SR 180” e occorre completare l’operazione mediante la sottoscrizione della pagina (cfr. Messaggio Inps n. 3568/2019).





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