Scade il prossimo 25 ottobre 2019 il termine per presentare il Modello 730/2019 “integrativo”, al fine di correggere eventuali errori nella compilazione della dichiarazione originaria, che comportino un minor debito o un maggior credito. INTEGRAZIONE DELLA DICHIARAZIONE CHE COMPORTA UN MAGGIORE CREDITO, UN MINOR DEBITO O UN’IMPOSTA INVARIATA Se nella dichiarazione originaria non sono stati forniti tutti gli elementi da indicare e l’integrazione e/o la rettifica comportano un maggiore credito o un minor debito (ad esempio, per oneri non indicati nel mod. 730 originario) o un’imposta pari a quella determinata con il mod. 730 originario (ad esempio per correggere dati che non modificano la liquidazione delle imposte), è possibile: INTEGRAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IN RELAZIONE ESCLUSIVAMENTE AI DATI DEL SOSTITUTO D’IMPOSTA Se nella dichiarazione originaria non sono stati forniti tutti i dati per consentire di identificare il sostituto d’imposta che deve effettuare il conguaglio oppure sono stati forniti in modo inesatto, è possibile: INTEGRAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IN RELAZIONE SIA AI DATI DEL SOSTITUTO D’IMPOSTA SIA AD ALTRI DATI DELLA DICHIARAZIONE DA CUI SCATURISCONO UN MAGGIOR IMPORTO A CREDITO, UN MINOR DEBITO OPPURE UN’IMPOSTA INVARIATA Se nella dichiarazione originaria non sono stati forniti sia i dati che consentono di identificare il sostituto d’imposta che deve effettuare il conguaglio (o sono stati forniti in modo inesatto), sia gli elementi necessari per cui dall’integrazione e/o rettifica emerge un maggior importo a credito, un minor debito oppure un’imposta pari a quella determinata con il modello 730 originario, è possibile presentare entro il 25 ottobre 2019 un nuovo modello 730 per integrare e/o correggere questi dati, indicando il codice “3”nella relativa casella “730 integrativo” presente nel frontespizio. INTEGRAZIONE DELLA DICHIARAZIONE CHE COMPORTA UN MINOR CREDITO O UN MAGGIOR DEBITO Se nella dichiarazione originaria non sono stati forniti tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l’integrazione o la rettifica comporta un minor credito o un maggior debito, deve essere utilizzato il modello REDDITI Persone fisiche 2019 (correttiva nei termini). In tal caso il modello di dichiarazione deve essere presentato entro il 30 novembre 2019.
– presentare entro il 25 ottobre 2019 un nuovo modello 730 completo di tutte le sue parti, indicando il codice “1” nella relativa casella “730 integrativo” presente nel frontespizio. Il mod. 730 integrativo deve essere comunque presentato ad un Caf o a un professionista abilitato anche in caso di assistenza precedentemente prestata dal sostituto d’imposta. In sede di presentazione del mod. 730 integrativo deve essere esibita la documentazione necessaria al Caf o al professionista abilitato per il controllo della conformità dell’integrazione che viene effettuata. Se l’assistenza sul mod. 730 originario è stata prestata dal sostituto d’imposta occorre esibire al Caf o al professionista abilitato tutta la documentazione;
– presentare entro il 30 novembre 2019 un modello REDDITI Persone fisiche 2019 (correttiva nei termini), utilizzando l’eventuale differenza a credito e richiedendone il rimborso.
– presentare entro il 25 ottobre 2019 un nuovo modello 730 per integrare e/o correggere tali dati, indicando il codice “2” nella relativa casella “730 integrativo” presente nel frontespizio. Il nuovo modello 730 deve contenere, pertanto, le stesse informazioni del modello 730 originario, ad eccezione di quelle nuove indicate nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio”.
La presentazione di una dichiarazione integrativa non sospende le procedure avviate con la consegna del modello 730 e, quindi, non fa venir meno l’obbligo da parte del datore di lavoro o dell’ente pensionistico di effettuare i rimborsi o trattenere le somme dovute in base al modello 730.
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News Lavoro
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