L’Inps, con messaggio n. 3854 del 24 ottobre 2019, fornisce chiarimenti in merito alla procedura da esperire per la richiesta d’intervento del Fondo di garanzia da parte di lavoratori dipendenti di datori di lavoro non assoggettabili a procedure concorsuali
In merito ad alcuni quesiti riguardanti la corretta istruttoria delle domande di intervento del Fondo di garanzia qualora il datore di lavoro non sia soggetto a procedura concorsuale (art. 2, co. 5, L. n. 297/1982), fondate su decreti ingiuntivi emanati dal Tribunale dopo la cancellazione dal Registro delle imprese della società datrice di lavoro oppure notificati, dopo la predetta cancellazione, presso il legale rappresentante della società stessa, l’Istituto precisa quanto in appresso. La cancellazione dal Registro delle imprese di una società (di persone o di capitali) ne determina l’estinzione, con la conseguenza che non sono idonei ad instaurare un valido processo sia l’eventuale proposizione di domanda giudiziale nei confronti di società cancellata sia la notifica alla stessa società di un decreto ingiuntivo. La cancellazione della società non determina, tuttavia, l’estinzione dei rapporti giuridici attivi e passivi della società stessa, ma determina un fenomeno successorio, con il conseguente trasferimento ai soci delle obbligazioni sociali. I soci stessi, pertanto, sono i legittimi contraddittori nei giudizi volti all’accertamento dei debiti sociali e rispondono delle stesse obbligazioni illimitatamente o nei limiti del riscosso a seguito della liquidazione, a seconda del regime giuridico della società (di persone o di capitali). Gli operatori delle Strutture territoriali, pertanto, nell’ambito dell’istruttoria delle domande di intervento del Fondo (art. 2, co. 5, L. n. 297/1982), presentate dopo la cancellazione della società dal RI, sono tenute a verificare che la data di notifica del ricorso e del pedissequo decreto ingiuntivo non sia successiva alla data di cancellazione. In caso contrario, occorre verificare che il decreto ingiuntivo sia stato notificato legittimamente anche ai soci e, in difetto, le domande vanno respinte per mancanza della prova giudiziale del credito, fatte salve ipotesi particolari da sottoporre alla valutazione dell’Avvocato di Sede. Inoltre, nell’ipotesi di cancellazione di una società di persone dal RI, per avere accesso al Fondo di garanzia il lavoratore deve preventivamente aver tentato l’esecuzione forzata:
– nei confronti di tutti i soci, in caso di società in nome collettivo (art. 2312, co. 2, c.c.);
– nei confronti dei soci accomandatari, in caso di società in accomandita semplice (art. 2324 c.c.);
Nell’ipotesi di cancellazione dal Registro delle imprese di una società di capitali, poiché i soci rispondono nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione (art. 2495 c.c.), se dal bilancio di liquidazione risulta che sono state distribuite somme ai soci, il lavoratore, prima di chiedere l’intervento del Fondo di garanzia, deve aver tentato l’esecuzione nei confronti dei soci stessi. Analogamente, se dal verbale di approvazione del bilancio finale emerge che uno o più soci o il liquidatore stesso si fanno carico dei debiti, sarà necessaria la loro preventiva escussione. Qualora, invece, il bilancio finale di liquidazione evidenzi chiaramente l’insufficienza delle garanzie patrimoniali, si può prescindere dal tentativo di esecuzione nei casi in cui sia riscontrabile in maniera oggettiva, da altri elementi di fatto, l’insufficienza delle garanzie patrimoniali (Corte di Cassazione, sentenza n. 9108/2007); in tal caso, le domande di intervento del Fondo di garanzia possono trovare accoglimento anche in mancanza del tentativo di esecuzione forzata.
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