In sede di registrazione di un contratto di acquisito di un terreno, l’imprenditore agricolo professionale può usufruire delle agevolazioni fiscali in materia di imposte di registro, ipotecarie e catastali, se presenta il documento emesso dalla Regione attestante la sua qualità di imprenditore agricolo professionale alla data della stipula del contratto (Corte di Cassazione – ordinanza n. 24341/2019).
A stabilirlo è stata la Corte di Cassazione a seguito del disconoscimento delle agevolazioni fiscali usufruite da un imprenditore agricolo professionale in sede di registrazione di un contratto di acquisito di un terreno.
Il disconoscimento della suddetta agevolazione era stato notificato al contribuente in quanto non aveva provveduto a far pervenire all’Agenzia, entro tre anni dalla registrazione del contratto, il certificato definitivo attestante il possesso dei requisiti per la fruizione delle agevolazioni.
In merito i giudici della Corte hanno precisato che l’imprenditore agricolo professionale, per poter beneficiare delle agevolazioni in tema di imposte sulla registrazione dell’acquisto di terreni agricoli, già previste per la piccola proprietà contadina, non necessita del certificato rilasciato dall’ispettorato provinciale agrario e da produrre a pena di decadenza all’amministrazione finanziaria entro il termine triennale dalla registrazione dell’atto.
Il contribuente, infatti, per avvalersi dei benefici fiscali riconosciuti, deve produrre, al momento della registrazione del contratto, il documento emesso dalla regione ai sensi attestante la sua qualità di imprenditore agricolo professionale alla data della stipula del contratto.
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