ISEE: modifica del periodo di validità




L’articolo 28-bis del c.d. decreto Crescita ha modificato il comma 5 dell’articolo 10 del D.lgs n. 147 del 2017, estendendo in particolare il periodo di validità dell’ISEE corrente e ampliando le fattispecie in cui può essere richiesto. La nuova disciplina dell’ISEE corrente si applica agli ISEE correnti presentati a partire dalla data del 23 ottobre 2019.


In primo luogo, i due requisiti previsti per l’ISEE corrente dall’articolo 9, commi 1 e 2, del D.P.C.M. n. 159/2013 diventano alternativi tra loro e non più cumulativi. Pertanto, per poter richiedere l’ISEE corrente, sarà sufficiente che si sia verificata soltanto una delle due condizioni di seguito riportate:
– una variazione della situazione lavorativa di cui al comma 1 dell’articolo 9 del D.P.C.M. citato, per almeno un componente del nucleo;
– una variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo superiore al 25% rispetto alla situazione reddituale individuata nell’ISEE calcolato ordinariamente.


Viene inoltre introdotta la possibilità di presentare l’ISEE corrente nel caso in cui per almeno un componente si verifichi un’interruzione dei trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari, laddove non rientranti nel reddito complessivo ai fini IRPEF.
Viene, altresì, indicata la modalità di computo del periodo entro cui deve essere intervenuta la variazione della situazione lavorativa ovvero la perdita del trattamento, chiarendo che tali variazioni devono essere avvenute posteriormente al 1° gennaio dell’anno di riferimento del reddito (secondo anno precedente alla presentazione della DSU) considerato nell’ISEE ordinario di cui si chiede la sostituzione con l’ISEE corrente.
L’articolo 28-bis del decreto Crescita modifica, infine, il periodo di validità dell’ISEE corrente presentato dalla data del 23 ottobre 2019, estendendolo da due mesi a sei mesi, decorrenti dalla data di presentazione del modello sostitutivo. Tuttavia, la norma prevede che è necessario aggiornare l’ISEE corrente prima della scadenza qualora, durante il periodo di validità dell’ISEE corrente, intervengano variazioni della situazione occupazionale o nella fruizione dei trattamenti. In tal caso l’aggiornamento dell’ISEE corrente in corso di validità deve effettuarsi entro due mesi dalla variazione.


Con DM n. 347 del 4 ottobre 2019, pubblicato in data 7 ottobre 2019 nella sezione pubblicità legale del sito del Ministero del Lavoro ed entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, sono stati approvati i nuovi modelli ISEE e le relative istruzioni. La nuova modulistica sostituisce, a decorrere dal 23 ottobre 2019 (quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto in esame), i precedenti modelli ed istruzioni. Resta fermo, invece, il modello di attestazione allegato al decreto direttoriale del 7 novembre 2014.
La nuova modulistica e le relative istruzioni per la compilazione sono disponibili nel sito www.inps.it, portale “ISEE post-riforma 2015” (Messaggio Inps n. 3835/2019).






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