Per la persona fisica deve considerarsi imprenditoriale, e quindi generatrice di reddito d’impresa, l’attività di ricostruzione e vendita di un fabbricato ad uso civile in quanto finalizzato non al proprio uso o a quello della propria famiglia, bensì alla realizzazione e successiva vendita delle unità immobiliari (Agenzia Entrate – risposta 24 ottobre 2019, n. 426).
Ai fini del reddito d’impresa, affinché si configuri attività commerciale è necessario che l’attività svolta sia caratterizzata dalla professionalità abituale, ma va anche precisato che la qualifica di imprenditore può essere attribuita anche a chi semplicemente utilizzi e coordini un proprio capitale per fini produttivi o realizzi anche un singolo affare in considerazione della sua rilevanza economica e delle operazioni che il suo svolgimento comporta.
Più precisamente, un singolo affare può costituire esercizio di impresa allorquando implichi il compimento di una serie coordinata di atti economici, sia pure attraverso un’unica operazione economica, come avviene nel caso di costruzione di edifici da destinare all’abitazione.
L’attività di ricostruzione vendita di un immobile civile svolta dalla persona fisica deve quindi considerarsi imprenditoriale dal momento che l’intervento sul complesso immobiliare posto in essere risulta finalizzato non al proprio uso o a quello della propria famiglia, bensì alla realizzazione e successiva vendita delle unità immobiliari.
Ne consegue che il reddito generato dalla vendita delle suddette unità immobiliari deve essere considerato imponibile quale reddito rientrante nella categoria dei redditi di impresa.
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