Nessuna presunzione di onerosità per la carica di amministratore nelle società di capitali




L’amministratore di una società di capitali è legato alla stessa da un rapporto di tipo societario che, in considerazione dell’immedesimazione organica tra persona fisica ed ente e dell’assenza del requisito della coordinazione, non è compreso nei “rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato (art. 409, n. 3, c.p.c.), di guisa che del tutto legittima è anche la previsione statutaria di gratuità delle relative funzioni (Corte di Cassazione, sentenza 24 ottobre 2019, n. 27335)


La società X, vantando di esser titolare di crediti di imponente ammontare nei confronti di un soggetto Y, conveniva in giudizio il medesimo e le società nelle quali egli aveva rivestito funzioni di presidente ovvero di amministratore delegato, proponendo azione surrogatoria “satisfattiva” (art. 2900 c.c.). La ricorrente, in sostanza, richiedeva che le società presso le quali il soggetto aveva svolto detti ruoli, corrispondessero il pagamento dei compensi a lui spettanti direttamente in favore di essa creditrice, previa determinazione anche equitativa, dei compensi maturati in favore del proprio debitore. Il Giudice adito accoglieva la domanda, ma la Corte distrettuale riformava la sentenza. Il Giudice del gravame, a fondamento del decisum, osservava che l’azione surrogatoria satisfattiva nella specie esperita, presupponeva l’accertamento della sussistenza del credito del debitore verso il terzo e la sua liquidità, ma dall’atto costitutivo delle società non si evinceva la definizione di alcun diritto al compenso per gli amministratori, né le delibere assembleari avevano mai provveduto in tal senso.
Avverso tale pronuncia la società X propone ricorso in Cassazione, lamentando violazione dell’articolo 2389 c.c., che sancisce il diritto perfetto dell’amministratore di una s.r.l. a compenso in relazione alla attività espletata, nonché dell’articolo 1720 c.c., per cui il mandato, integrante il contenuto dell’incarico conferito all’amministratore, ha sempre natura onerosa.
Secondo la Suprema Corte, il ricorso è privo di fondamento. Il Giudice del gravame, nel proprio incedere argomentativo, ha infatti accertato che il ruolo rivestito dal soggetto Y nelle compagini societarie, non postulava l’obbligatorietà del compenso professionale, e nessuno degli atti costitutivi delle società aveva assicurato un compenso per gli amministratori. La richiamata statuizione della Corte di merito è conforme a diritto e si sottrae alle critiche formulate, perché coerente con i dicta di legittimità, secondo cui il rapporto che lega l’amministratore alla società è di immedesimazione organica, non riconducibile al rapporto di lavoro subordinato, né a quello di collaborazione coordinata e continuativa, dovendo essere, piuttosto, ascritto all’area del lavoro professionale autonomo ovvero qualificato come rapporto societario “tout court” (Corte di Cassazione, sentenza n. 2759/2016). L’amministratore unico o il consigliere di amministrazione di una società di capitali sono legati alla stessa da un rapporto di tipo societario che, in considerazione dell’immedesimazione organica tra persona fisica ed ente e dell’assenza del requisito della coordinazione, non è compreso nei “rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato (art. 409, n. 3, c.p.c.) (Corte di Cassazione S.U., sentenza n. 1545/2017), di guisa che del tutto legittima è anche la previsione statutaria di gratuità delle relative funzioni (Corte di Cassazione, ordinanza n. 285/2019). Il possesso della qualifica di amministratore di società di capitali, non comporta in capo a chi riveste tale qualifica, alcun rapporto di tipo contrattuale con la società stessa, di guisa che non potrebbe riconoscersi all’amministratore alcun diritto ex lege al compenso (Corte di Cassazione, sentenza n. 15382/2017).
Discende, dunque, dagli evocati principi, che la normativa invocata da parte ricorrente in tema di mandato, con la relativa presunzione di gratuità, non può rinvenire riscontro nella fattispecie delibata.





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