Con riferimento alla difesa in giudizio e alla liquidazione della prestazione economica per invalidità civile, cecità civile e sordità civile, il requisito di proponibilità della domanda giudiziale di accertamento delle condizioni sanitarie per ottenere l’indennità di accompagnamento deve considerarsi soddisfatto dalla semplice presentazione della domanda di invalidità civile con allegata la certificazione medica che attesti la natura delle infermità invalidanti.
In seguito alle recenti pronunce di Cassazione riguardanti l’eccezione di improponibilità della domanda giudiziale per inidoneità del certificato medico o per certificato medico negativo (ordinanze n. 24896 e n. 25804/2019), l’Inps ha integrato quanto illustrato con i precedenti messaggi al fine di fornire ulteriori elementi utili alla difesa in giudizio e alla liquidazione della prestazione economica.
La Suprema Corte si è pronunciata sulla fattispecie di incompleta compilazione della domanda amministrativa – sia nel caso in cui nel certificato medico introduttivo manchi il segno di spunta sulle condizioni per beneficiare dell’indennità di accompagnamento, sia nel caso in cui il segno di spunta sulla sussistenza di tali condizioni sia negativo – risolvendo in favore della proponibilità della domanda giudiziale.
Considerando tali pronunce, il requisito di proponibilità della domanda giudiziale di accertamento delle condizioni sanitarie per ottenere l’indennità di accompagnamento deve considerarsi soddisfatto dalla semplice presentazione della domanda di invalidità civile con allegata la certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti.
Pertanto, il funzionario difensore dell’Istituto – nel caso in cui il certificato medico introduttivo sia carente del segno di spunta sulla qualificazione sanitaria “persona impossibilitata a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore” ovvero “persona che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita” o nel caso in cui il segno di spunta sia negativo – avrà cura di non sollevare l’eccezione di improponibilità per carenza di domanda amministrativa, né di formulare dissenso avverso la perizia definitiva del C.T.U. Resta fermo l’onere di sollevare le diverse eccezioni che integrano la mancanza dell’interesse ad agire o altre cause di inammissibilità (cfr. Messaggio n. 3883/2019).

