Schema “Regolamento in materia di procedura sanzionatoria della COVIP”




Il testo del nuovo “Regolamento in materia di procedura sanzionatoria della COVIP”, ai sensi dell’art. 19-quinquies, comma 8, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è sottoposto alla procedura di pubblica consultazione.


L’art. 19-quinquies del decreto n. 252/2005, inserito ex novo dal decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147, reca specifiche disposizioni in materia di procedura sanzionatoria della COVIP. L’art. 19-quater, comma 4, del medesimo decreto, contestualmente, elimina il rinvio alla procedura sanzionatoria di Banca d’Italia di cui al Testo unico bancario.
Il citato comma 8, dell’art. 19-quinquies, cit. prevede che la COVIP definisca con regolamento, nel rispetto di quanto precedentemente stabilito dallo stesso articolo, la propria procedura di applicazione delle sanzioni amministrative. Nello schema di Regolamento sono stati, pertanto, disciplinati gli aspetti di dettaglio della procedura sanzionatoria di competenza della COVIP; ciò in piena osservanza delle scansioni temporali e procedurali individuate dalla normativa primaria. Tale procedura trova in primo luogo applicazione alle sanzioni amministrative previste dall’art. 19-quater del medesimo decreto e, cioè, a quelle relative a violazioni della normativa in materia di previdenza complementare.
Le disposizioni del Regolamento sono dirette nei riguardi delle persone fisiche che ricoprono il ruolo di componenti degli organi di amministrazione e di controllo, di direttori generali, di liquidatori, di commissari straordinari, di responsabili e di titolari delle funzioni fondamentali delle forme pensionistiche complementari, nonché dei soggetti (fondi pensione e società che gestiscono le predette forme) che sono responsabili in solido del pagamento della sanzione.
In merito alla fase iniziale del procedimento, l’art. 19-quinquies del decreto n. 252/2005 prevede che la COVIP, nel termine di 90 giorni dall’accertamento dell’infrazione, ovvero nel termine di 180 giorni per i soggetti residenti all’estero, avvii la procedura sanzionatoria mediante contestazione degli addebiti ai possibili responsabili della violazione, con lettera recante indicazione dei fatti accertati, della violazione riscontrata e della sanzione amministrativa applicabile.
A tale riguardo, nello schema di Regolamento sono in modo più puntuale individuati i contenuti della lettera di contestazione e la PEC è individuata quale mezzo ordinario per effettuare le notificazioni, altresì prevedendosi che qualora la notifica attraverso tale mezzo non sia possibile o in ogni altro caso ritenuto necessario, la stessa sia effettuata con le modalità previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.
Elemento di novità rispetto a quanto stabilito dalla previgente disciplina primaria e secondaria è rappresentato dal non procedersi alla contestazione nei casi di mancanza di pregiudizio o per il tempestivo esercizio delle funzioni di vigilanza o per gli interessi dei potenziali aderenti, degli aderenti, dei beneficiari e degli altri aventi diritto a prestazioni da parte della forma pensionistica complementare.
Per quanto concerne il contraddittorio è previsto che, entro il termine di 60 giorni dalla notifica delle contestazioni, i soggetti interessati possano presentare alla COVIP deduzioni e chiedere un’audizione personale, della quale è redatto apposito verbale. Maggiori indicazioni sono fornite indicazioni circa le modalità di presentazione delle controdeduzioni, sia da parte dei soggetti interessati sia da parte degli obbligati in solido.
Lo Schema di Regolamento fornisce inoltre indicazioni puntuali circa la tempistica per l’adozione della sanzione o l’archiviazione del procedimento, con provvedimento motivato. Al riguardo, sono specificate le circostanze di maggiore gravità in presenza delle quali può essere applicata dall’organo di vertice della COVIP la sanzione amministrativa accessoria della decadenza dall’incarico dei componenti degli organi collegiali, del direttore generale, del responsabile della forma pensionistica e dei titolari delle funzioni fondamentali.
Una specifica disciplina è prevista anche circa la tempistica e le modalità di notifica del provvedimento finale di applicazione della sanzione o di archiviazione del procedimento. È inoltre regolata la pubblicazione del provvedimento di applicazione della sanzione per estratto in un’apposita sezione del sito web della COVIP.
Più approfonditamente illustrate anche le modalità di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie nonchè le conseguenze derivanti dal mancato o ritardato pagamento delle stesse.
L’adozione del nuovo Regolamento comporterà l’abrogazione del Regolamento oggi in essere, di cui alla deliberazione COVIP del 30 maggio 2007. Ai procedimenti sanzionatori in essere e alle violazioni commesse prima dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel Regolamento in materia di procedure sanzionatorie di cui alla suddetta deliberazione COVIP del 30 maggio 2007.


Eventuali osservazioni, commenti e proposte sul nuovo testo dovranno pervenire entro il 9 dicembre 2019 all’indirizzo di posta elettronica: consultazione@covip.it (cfr. Comunicato Covip 25 ottobre 2019).





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