Sisma bonus per gli interventi di riduzione del rischio sismico




Nel concetto di demolizione e ricostruzione rientra anche la ricostruzione dell’edificio che determina un aumento volumetrico rispetto a quello preesistente, sempreché le disposizioni normative urbanistiche in vigore permettano tale variazione (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 10 ottobre 2019, n. 409).

Nell’ambito del c.d. sisma bonus, la normativa prevede per gli acquirenti la possibilità di fruire della detrazione anche per gli interventi realizzati “mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all’edificio preesistente”. Rientra, quindi, nel concetto di demolizione e ricostruzione anche la ricostruzione dell’edificio che determina un aumento volumetrico rispetto a quello preesistente, sempreché le disposizioni normative urbanistiche in vigore permettano tale variazione; di conseguenza, non rileva la circostanza che il fabbricato ricostruito contenga un numero maggiore di unità immobiliari rispetto al preesistente.
La detrazione è stata estesa anche agli immobili ubicati in zona sismica 2 e 3, mentre in origine era limitata ai fabbricati ubicati in zona 1.
In particolare, con riferimento agli interventi di riduzione del rischio sismico ammessi al cd. sisma bonus (tra i quali rientrano anche quelli realizzati dalle imprese costruttrici che poi vendono le unità immobiliari), è stato ribadito che, a partire dal 1° gennaio 2017, la detrazione riguarda le spese sostenute per interventi le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo la predetta data.
In altri termini, l’agevolazione in questione spetta in relazione a interventi le cui procedure di autorizzazione risultano avviate a partire dal 1° gennaio 2017, restando escluse quelli realizzati a seguito di procedure avviate in precedenza.
Pertanto, qualora la data di avvio delle procedure autorizzatorie sia antecedente al 1° gennaio 2017 e non sia stato prodotto alcun parere dell’Ufficio tecnico del Comune che attesti una diversa e successiva, rispetto all’originario titolo abilitativo urbanistico, data di inizio del procedimento, gli acquirenti degli immobili ceduti non possono beneficiare della detrazione d’imposta per ogni unità immobiliare del nuovo fabbricato.





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