Specificità della contestazione disciplinare




La specificità della contestazione disciplinare è integrata quando la stessa fornisce le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari o comunque comportamenti in violazione dei doveri del prestatore di lavoro.


Lo ha ribadito la Corte di Cassazione pronunciandosi sul caso di un lavoratore al quale era stata contestata la sottrazione generi alimentari e bevande, destinate alla clientela, al fine di appropriarsene personalmente. La sentenza impugnata ha correttamente collegato il requisito di specificità della contestazione disciplinare alla finalità di consentire al lavoratore l’esercizio del diritto di difesa, in conformità alla giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo la quale la specificità è integrata quando la contestazione fornisce le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari o comunque comportamenti in violazione dei doveri del lavoratore. Per ritenerne integrata la violazione è necessario che si sia verificata una concreta lesione del diritto di difesa del lavoratore.
Nella specie, i giudici hanno compiuto un apprezzamento di fatto, affermando che la contestazione disciplinare non conteneva le indicazioni necessarie ad individuare il fatto addebitato nella sua materialità; la censura non può essere riqualificata in termini di vizio della motivazione, in quanto non allega specificamente un preciso fatto storico, potenzialmente decisivo, non esaminato nella sentenza impugnata né indica, con la medesima specificità, le ragioni della sua decisività; piuttosto contesta genericamente il convincimento espresso dalla Corte territoriale — assumendo che il lavoratore era in grado di comprendere i contenuti della contestazione — e prospetta a questo giudice di legittimità il contesto storico nel quale i fatti si erano svolti, sollecitandolo a compiere un non consentito riesame del merito.
 





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