Le transazione effettuate tramite ebay possono essere oggetto di accertamento se andate a buon fine, ossia se si sono concretizzate in vendite alle quali sono seguiti ricavi tassabili non dichiarati (Corte di Cassazione – ordinanza n. 26987/2019).
Il chiarimento arriva direttamente dalla Corte di Cassazione che si è espressa sull’accertamento induttivo del reddito prodotto dalle vendita di beni tramite aste online su ebay, precisando che relativamente a tale fattispecie, l’accertamento può essere fondato solo sulle transazioni andate a buon fine, per le quali vengono consegnati i beni, tenendo conto del fatto che nelle vendite online la consegna della merce è successiva al pagamento del prezzo.
Solo in tali circostanze, quindi, è da ritenersi legittimo l’accertamento in caso di omessa dichiarazione dei redditi. In tal caso, l’ufficio dell’Amministrazione finanziaria può procedere all’accertamento induttivo del reddito imponibile anche sulla base di presunzioni prive dei requisiti della gravità, precisione e concordanza, le quali hanno il valore autonomo di prova della pretesa fiscale e producono l’effetto di spostare sul contribuente l’onere della prova contraria.
È errato quindi sostenere che sia l’ufficio dell’Amministrazione a dover dimostrare che le transazioni effettuate dal contribuente si siano concretizzate in vendite, alle quali sono seguiti ricavi tassabili.
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