Diritto di abitazione per il convivente superstite




Il diritto di continuare ad abitare nella casa comune è riconosciuto per garantire la tutela del diritto all’abitazione dalle pretese restitutorie dei successori del defunto per un lasso di tempo ragionevolmente sufficiente a consentire al convivente superstite di provvedere in altro modo a soddisfare l’esigenza abitativa. (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 04 novembre 2019, n. 463).

Lo status di convivente può essere riconosciuto sulla base di una autocertificazione sebbene la convivenza con il de cuius non risulti da alcun registro anagrafico e la convivente superstite non abbia la residenza anagrafica nella casa di proprietà del de cuius.
Con riferimento, al diritto di abitazione riconosciuto al convivente di fatto superstite, in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i cinque anni.
Sul punto con la sentenza n. 10377 del 27.04.2017 la Suprema Corte ha chiarito che la convivenza “more uxorio”, quale formazione sociale che dà vita ad un autentico consorzio familiare, determina, sulla casa di abitazione ove si svolge e si attua il programma di vita in comune, un potere di fatto basato su di un interesse proprio del convivente ben diverso da quello derivante da ragioni di mera ospitalità, tale da assumere i connotati tipici di una detenzione qualificata, che ha titolo in un negozio giuridico di tipo familiare, con la conseguenza che l’estromissione violenta o clandestina dall’unità abitativa, compiuta da terzi e finanche dal convivente proprietario in danno del convivente non proprietario, legittima quest’ultimo alla tutela possessoria, consentendogli di esperire l’azione di spoglio.
Tale situazione giuridica non immuta, tuttavia, al regime legale della detenzione del bene, in quanto riconducibile ad un diritto personale di godimento che viene acquistato dal convivente in dipendenza del titolo giuridico individuato dall’ordinamento nella comunanza di vita attuata anche mediante la coabitazione, ossia attraverso la destinazione dell’immobile all’uso abitativo dei conviventi.
Il riconoscimento del diritto di continuare ad abitare nella casa comune è volto a garantire la tutela del diritto all’abitazione dalle pretese restitutorie dei successori del defunto per un lasso di tempo ragionevolmente sufficiente a consentire al convivente superstite di provvedere in altro modo a soddisfare l’esigenza abitativa.
Nell’istanza esaminata dall’Amministrazione finanziaria, l’istante è erede, insieme alla sorella, del fratello, il quale è deceduto in assenza di testamento. Il defunto non aveva figli ed ha coabitato dal 2008 con la compagna nell’abitazione a lui interamente intestata. La convivente ha sempre avuto la residenza anagrafica in un comune limitrofoma, dal 2008 la sua residenza effettiva è stata presso il convivente in maniera ininterrotta.
L’interpellante chiede se ai fini del riconoscimento del diritto di abitazione previsto a favore del convivente more uxorio è necessaria la residenza anagrafica oppure se la coabitazione può essere provata in altro modo. Chiede, inoltre, se è possibile inserire nella dichiarazione di successione del defunto fratello anche la convivente superstite quale titolare del diritto di abitazione, pur in assenza, al momento dell’apertura della successione della residenza anagrafica presso la casa del de cuius.
Nel caso in esame il convivente non assume la qualifica di legatario dell’immobile in quanto manca una disposizione testamentaria volta a istituirlo come tale. Alla luce delle suesposte considerazioni deve escludersi che il diritto di abitazione debba essere indicato nella dichiarazione di successione, in quanto diritto personale di godimento attribuito ad un soggetto che non è erede o legatario.





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