In tema di benefici fiscali per l’acquisto della prima casa, l’immobile sito in zona qualificata dallo strumento urbanistico comunale come destinata a “ville con giardino” deve essere ritenuto abitazione di lusso, indipendentemente da una valutazione delle sue caratteristiche intrinseche costruttive, e quindi non rientrante nel regime agevolativo (Corte di cassazione – sentenza n. 29972/2019).
Le abitazioni di lusso sono quelle realizzate su aree destinate dagli strumenti urbanistici, adottati o approvati, a ville, parco privato ovvero a costruzioni qualificate dai predetti strumenti come di lusso; detto questo, ciò che rileva ai fini della qualificazione in esame non sono le caratteristiche di lusso intrinseche all’edificio qualificato come villa, bensì la sua collocazione urbanistica considerata, ove destinata a “ville”, come indice di particolare prestigio e, quindi, come caratteristica idonea di per sé a qualificare l’immobile come “di lusso”.
Pertanto, in tema di benefici fiscali per l’acquisto della prima casa, l’immobile sito in zona qualificata dallo strumento urbanistico comunale come destinata a “ville con giardino” deve essere ritenuto abitazione di lusso indipendentemente da una valutazione delle sue caratteristiche intrinseche costruttive, rilevando, la collocazione urbanistica, la quale costituisce indice di particolare prestigio, e risulta, quindi, caratteristica idonea, di per sé, a qualificare l’immobile come “di lusso”.
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