Con la circolare 22 novembre 2019, n. 3/DF il Mef ha fornito alcune possibili soluzioni da adottare per rispettare i principi relativi all’integrale copertura del costo del servizio di gestione dei rifiuti.
A seguito del precedentemente chiarimento del Mef, con il quale fu chiarito che la quota variabile della tassa sui rifiuti (TARI) deve essere calcolata una sola volta comprendendo nella superficie di riferimento dell’utenza domestica anche quella delle pertinenze dell’abitazione, diversi comuni che hanno effettuato i relativi rimborsi o che intendono procedere in tal senso hanno chiesto chiarimenti in merito ad alcune possibili soluzioni da adottare per rispettare i principi relativi all’integrale copertura del costo del servizio di gestione dei rifiuti nonché quelli concernenti la corretta predisposizione dei piani finanziari relativi alla TARI.
Fermo restando che la scelta delle modalità di copertura delle predette somme è rimessa alla sfera di autonomia dei comuni, si ritiene tuttavia opportuno illustrare alcune soluzioni prospettate dai comuni stessi, al fine di valutarne la percorribilità alla luce dei suddetti principi come interpretati dalla giurisprudenza amministrativa e contabile.
Al riguardo, si deve far presente che la problematica, al di là della specifica ipotesi relativa all’erroneo calcolo della parte variabile della TARI, attiene in generale ai casi in cui un comune ha coperto con il gettito della tassa il costo del servizio e deve procedere alla copertura delle somme che sono state successivamente rimborsate ai contribuenti.
Le soluzioni prospettate dai comuni sono:
1. Il riporto in un esercizio successivo del maggior importo TARI corrisposto nell’anno precedente e oggetto di rimborso.
2. La copertura degli importi da rimborsare a carico della fiscalità generale.
3. L’esercizio del potere di autotutela per rideterminare le tariffe TARI dell’anno in cui è stato corrisposto il maggior importo.
4. Il ricalcolo senza modifica della delibera degli importi dovuti nell’anno precedente dalle varie utenze.

