Ai fini dell’agevolazione prima casa rileva la superficie catastale




Forniti chiarimenti in materia di superficie massima che l’immobile deve avere per non ricadere nella categoria “di lusso” ed essere quindi escluso dalle agevolazioni prima casa (Corte di cassazione – ordinanza – n. 30930/2019).

La Corte di Cassazione ha costantemente affermato che in materia di superficie massima che l’immobile deve avere per non ricadere nella categoria dell’immobile “di lusso”, deve essere esclusa dal dato quantitativo globale della superficie dell’immobile indicata nell’atto di acquisto (in essa compresi, dunque, i muri perimetrali e quelli divisori) solo, alcuni vani specificamente individuati, quali i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine e non l’intera superficie non calpestabile, mancando nell’espressione “superficie utile complessiva” l’aggettivo “netta”, che, invece era presente nel testo “superficie utile netta complessiva” prevista nella previgente.


Ai fini del computo è, quindi, irrilevante la superficie calpestabile o netta, dovendosi escludere dalla superficie complessiva solo i vani indicati dalla suddetta disposizione normativa.






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