Condotte di rilevanza penale già sanzionate, no al licenziamento se la condanna diviene definitiva




L’avvenuta irrogazione al dipendente di una sanzione conservativa per condotte di rilevanza penale esclude che, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna per i medesimi fatti, possa essere intimato al lavoratore il licenziamento disciplinare. Diversamente, poiché quei fatti devono ritenersi privi del carattere dell’antigiuridicità, al lavoratore va riconosciuta la tutela reintegratoria (Corte di Cassazione, sentenza 23 dicembre 2019, n. 34368).


Una Corte di appello territoriale, confermando la decisione del Tribunale di prime cure, aveva accertato l’illegittimità del licenziamento disciplinare intimato da un datore di lavoro a un dipendente, con applicazione della tutela reintegratoria (art. 18, co. 4, L. n. 300/1970). La Corte di merito, conformemente ai primo giudice, aveva ritenuto sussistente la violazione del principio del “ne bis in idem”, in relazione agli addebiti (distrazione di una somma pari ad euro 171,00 e di un versamento per un importo di euro 1.087,00 effettuato da un cliente su libretto di risparmio) già oggetto di sanzione conservativa (10 giorni di sospensione) non impugnata.
Ricorre così in Cassazione il datore di lavoro, lamentando in primis che l’oggetto del procedimento disciplinare conclusosi con il licenziamento impugnato, non fosse il medesimo del procedimento disciplinare conclusosi con sanzione conservativa; difatti, oggetto del secondo procedimento culminato nel licenziamento sarebbe stato “il fatto stesso di aver subito una sentenza penale di condanna”. In secondo luogo, i giudici del merito avrebbero erroneamente concesso la tutela reintegratoria, nonostante nella specie non ricorresse una ipotesi di “insussistenza del fatto contestato” (art. 18, co. 4, L. n. 300/1970).
Per la Suprema Corte, il ricorso non è fondato.
L’applicazione del principio di consunzione (in cui si compendia la massima del “ne bis in idem”) al procedimento disciplinare privatistico, ha portato al consolidato orientamento di legittimità per cui il datore di lavoro, una volta esercitato validamente il potere disciplinare nei confronti del prestatore di lavoro in relazione a determinati fatti costituenti infrazioni disciplinari, non può esercitare, una seconda volta, per quegli stessi fatti, il detto potere ormai consumato, essendogli consentito soltanto di tener conto delle sanzioni eventualmente applicate, entro il biennio, ai fini della recidiva (ex multis, Corte di Cassazione, sentenza n. 17912/2016). Rimane, dunque, fermo il divieto di esercitare per due volte il potere disciplinare per un stesso fatto, anche sotto il profilo di una sua diversa valutazione o configurazione giuridica (ex multis, Corte di Cassazione, sentenza n. 3855/2017). In particolare, con riferimento al caso specifico, l’avvenuta irrogazione al dipendente di una sanzione conservativa per condotte di rilevanza penale esclude che, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna per i medesimi fatti, possa essere intimato il licenziamento disciplinare, non essendo consentito, per il principio di consunzione del potere disciplinare, che una identica condotta sia sanzionata più volte a seguito di una diversa valutazione o configurazione giuridica (ex multis, Corte di Cassazione, sentenza n. 17912/2016).
Quanto all’ulteriore motivo, in tema di licenziamento disciplinare, ove il datore di lavoro contesti un fatto non sanzionabile, per essere già stato esercitato in relazione ad esso il potere punitivo mediante l’irrogazione di una sanzione conservativa, quel fatto deve ritenersi privo del carattere dell’antigiuridicità, per cui va riconosciuta al lavoratore la tutela reintegratoria di cui all’articolo 18, comma 4, della Legge n. 300/1970, come riformulato dalla Legge n. 92/2012 (Corte di Cassazione, sentenza n. 27657/2018).





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