EDILIZIA – ACCORDO SUGLI ADEMPIMENTI AL FONDO SANEDIL



Firmato il 19/11/2019, tra Aci Pl, Anaepa Confartigianato, Cna Costruzioni, Fiae Casartigiani, Claai, Confapi Aniem e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil, l’accordo sugli adempimenti al Fondo Sanedil

Le parti, in merito agli adempimenti relativi al Fondo Sanedil per completare l’avvio operativo del Fondo stesso, con decorrenza 1° dicembre p.v., deliberano quanto segue:
– a partire dall’1/12/2019 tutte le Casse Edili e le Edilcasse dovranno iniziare a versare al Fondo, sul conto corrente dallo stesso indicato, i contributi afferenti i versamenti corrispondenti al mese di competenza (parte corrente, competenze del mese di novembre 2019 nel mese di Dicembre 2019, parte corrente del mese di Dicembre 2019 nel mese di Gennaio 2020, e così via), con cadenza mensile, pari allo 0,35% per gli operai e allo 0,26% per gli impiegati le cui aziende non hanno versato direttamente al fondo Sanedil ma tramite il sistema casse edili o edilcasse, fino all’effettiva funzionalità del fondo (per cui, successivamente a ciò, dovranno versare lo 0,60% per gli operai e lo 0,26% per gli impiegati con contestuale decadenza delle prestazioni territoriali come da CCNL vigenti) unitamente alla rendicontazione afferente i lavoratori per i quali dette contribuzioni sono state versate. La Cnce provvederà a redigere apposito format per le suddette richieste;
– entro il 29/2/2020 tutte le Casse Edili e le Edilcasse dovranno versare al Fondo, sul conto corrente dallo stesso indicato, i contributi afferenti le competenze accantonate dal 1/10/2018 al 30/10/2019 per gli operai e per gli impiegati le cui azienda non hanno versato direttamente al Fondo ma tramite accantonamenti presso la Cassa Edile o Edilcassa, con le seguenti modalità:
a) entro il 30/11/2019 le prime tre mensilità accantonate (pari a 3/13 dell’accantonamento) unitamente alla rendicontazione afferente i lavoratori per i quali dette contribuzioni sono state versate;
b) entro il 31/1/2020 la seconda tranche per un ammontare pari a 6 mensilità dì contribuzione (pari a 6/13 dell’accantonamento) unitamente alla rendicontazione afferente ì lavoratori per i quali dette contribuzioni sono state versate;
c) entro il 29/2/2020 la terza tranche per un ammontare pari a 4 mensilità di contribuzione (pari a 4/13 dell’accantonamento) unitamente alla rendicontazione afferente i lavoratori per i quali dette contribuzioni sono state versate.
Le parti concordano che, all’atto del totale versamento di quanto dovuto (parte corrente, più arretrati) da parte della Cassa Edile/Edilcassa, dietro specifica rendicontazione effettuata dalla stessa, avente ad oggetto l’erogazione di prestazioni sanitarie che la Cassa Edile/Edilcassa abbia anticipato in misura superiore all’aliquota dello 0,25%, per il periodo 1/10/2018 – 30/9/2019, il Fondo rimborserà dette eccedenze.
La Cnce provvederà a redigere apposito format per le suddette richieste.
Per le prestazioni sanitarie erogate e anticipate dalle Casse Edili/Edilcasse in misura superiore allo 0,25% nel periodo decorrente dai mese di Ottobre 2019 e fino all’effettiva erogazione delle prestazioni da parie del Fondo Sanedil, le parti daranno seguito a quanto specificato nei punti precedenti.
Le disposizioni dei seguente capoverso non si applicano alle prestazioni sanitarie erogate tramite altri Fondi sanitari.





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