Commette un illecito la società che mantiene attivo l’account di posta aziendale di un dipendente dopo l’interruzione del rapporto di lavoro e accede alle mail contenute nella sua casella di posta elettronica.
Un ex dipendente lamenta la violazione della disciplina sulla protezione dei dati da parte della società presso la quale aveva lavorato. In particolare, il lavoratore contesta alla società la mancata disattivazione della email aziendale e l’accesso ai messaggi ricevuti sul suo account. L’interessato era venuto a conoscenza dei fatti, per caso, nel corso di un giudizio davanti al giudice del lavoro promosso nei suoi confronti dalla sua ex azienda, avendo quest’ultima depositato agli atti una email giunta sulla sua casella di posta un anno dopo la cessazione dal servizio.
Dagli accertamenti svolti dall’Autorità è emerso che l’account di posta era rimasto attivo per oltre un anno e mezzo dopo la conclusone del rapporto di lavoro, salvo essere eliminato dopo la diffida presentata dal lavoratore.
Durante il citato arco temporale, la società aveva avuto quindi accesso alle comunicazioni che vi erano pervenute, anche a quelle estranee all’attività lavorativa del dipendente.
Una tale condotta è stata ritenuta illecita dal Garante, in quanto le modalità adottate dalla società non sono conformi ai principi sulla protezione dei dati che impongono al datore di lavoro la tutela della riservatezza anche dell’ex lavoratore.
Subito dopo la cessazione del rapporto di lavoro, l’azienda è infatti tenuta a rimuovere gli account di posta elettronica riconducibili a un dipendente, deve adottare sistemi automatici con indirizzi alternativi per chi contatta la casella di posta e introdurre accorgimenti tecnici per impedire la visualizzazione dei messaggi in arrivo.
L’adozione di tali misure tecnologiche consente di contemperare l’interesse del datore di lavoro di accedere alle informazioni necessarie alla gestione della propria attività con la legittima aspettativa di riservatezza sulla corrispondenza da parte di dipendenti/collaboratori oltre che di terzi.
Il Garante, nel disporre che la società è conseguentemente tenuta a conformare i trattamenti effettuati sugli account di posta elettronica aziendale dopo la cessazione del rapporto di lavoro alle disposizioni sulla protezione dei dati – ha disposto l’iscrizione del provvedimento nel registro interno delle violazioni istituito presso l’Autorità, a costituire un precedente per la valutazione di eventuali future violazioni (Garante privacy, nota 20 dicembre 2019, n. 460).

