Principali misure fiscali della Legge di Bilancio 2020



Dopo il voto favorevole della Camera alla questione di fiducia posta dal Governo per l’approvazione, senza emendamenti e modifiche, del ddL Bilancio nel testo approvato dal Senato, la “Legge di Bilancio 2020” è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019, con la Legge 27 dicembre 2019, n. 160. Come di consueto, la Legge contiene numerose disposizioni in materia fiscale.

Sterilizzazione IVA (commi 2 – 3)


Sono stati bloccati gli aumenti delle aliquote IVA. Pertanto, l’aliquota ridotta resta al 10% per il 2020 con la previsione di aumento al 12% dal 2021; l’aliquota ordinaria resta al 22% per il 2020 con la previsione di aumento al 25% per il 2021 e al 26,5% dal 2022.

Abrogazione IUC e unificazione IMU-TASI (commi 4 – 5; 738 – 783)


A decorrere dall’anno 2020 è abolita l’imposta unica comunale (IUC), ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI). Scompare la tassa sui servizi indivisibili (TASI) che viene unificata all’imposta municipale propria (IMU) e la relativa disciplina è contenuta nella Legge di Bilancio 2020 dai commi 738 a 783. Restano invariate le disposizioni specifiche in materia di imposta municipale immobiliare (IMI) per la provincia autonoma di Bolzano e di imposta immobiliare semplice (IMIS) per la provincia autonoma di Trento.
Confermata per l’anno 2019 la deducibilità dal reddito d’impresa e dal reddito di lavoro autonomo professionale del 50% dell’IMU corrisposta in relazione agli immobili strumentali. Per gli anni 2020 e 2021 la deducibilità è prevista nella misura del 60 per cento, e a decorrere dal 2022 è aumentata al 100 per cento. La deducibilità non si applica ai fini IRAP. Le disposizioni relative alla deducibilità si applicano anche all’IMI e all’IMIS sugli immobili strumentali.


Cedolare secca affitti a canone concordato (comma 6)


Viene stabilita al 10 per cento l’aliquota della cedolare secca sugli affitti a canone concordato di immobili ad uso abitativo nei comuni ad alta densità abitativa.

Esenzione IRPEF anticipazione Naspi (comma 12)


È prevista l’esenzione IRPEF della liquidazione anticipata, in un’unica soluzione, della Naspi destinata alla sottoscrizione del capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio.

Bonus ristrutturazioni, ecobonus e bonus mobili (commi 70, 175 e 176)


Prorogate per il 2020 le detrazioni per le spese relative a lavori di recupero edilizio, interventi di efficienza energetica e acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici destinati all’arredo di immobili ristrutturati, nella misura prevista per il 2019. Contestualmente sono abrogate le disposizioni che, in relazione agli interventi di riqualificazione energetica e antisismica e per l’installazione di impianti fotovoltaici, prevedevano il meccanismo dello sconto in fattura riconosciuto dal fornitore in luogo della detrazione spettante.
A decorrere dal 1° gennaio 2020 il meccanismo dello sconto in fattura è riconosciuto unicamente per gli interventi di ristrutturazione importante di primo livello, per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari almeno a 200mila euro. Al fornitore è riconosciuto un corrispondente credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, con facoltà di cessione ai propri fornitori di beni e servizi.

Sport bonus (commi 177 – 179)


Prorogata per il 2020 La disciplina del credito d’imposta del 65% per le erogazioni liberali in denaro per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche.
Il credito d’imposta è riconosciuto nei limiti del 20 per cento del reddito imponibile alle persone fisiche e agli enti non commerciali e nei limiti del 10 per mille dei ricavi annui ai soggetti titolari di reddito d’impresa. Per questi ultimi, inoltre, il credito d’imposta è utilizzabile in tre quote annuali, di pari importo, nel limite complessivo di 13,2 milioni di euro, tramite compensazione in F24, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP.

Credito d’imposta investimenti 4.0 (commi 184 – 197)


Viene ridefinita la disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano nazionale Impresa 4.0. In luogo dell’Iper-ammortamento e del super ammortamento, a decorrere dal 1° gennaio 2020 è riconosciuto alle imprese un credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali, compresi quelli immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello Industria 4.0. Il credito d’imposta è riconosciuto anche ai professionisti con riferimento ad alcuni beni specifici. Il credito d’imposta è commisurato al costo dei beni agevolabili ed è utilizzabile a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l’investimento, in cinque quote annuali di pari importo da utilizzare in compensazione.

Credito d’imposta investimenti in ricerca, innovazione e competitività (commi 198 – 209)


Per il 2020 è riconosciuto un credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative per la competitività delle imprese.
La misura del credito d’imposta è differenziata per ogni tipologia di attività ammissibile (ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0, altre attività innovative). La disciplina sostituisce l’attuale credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo. Le disposizioni attuative saranno definite con apposito decreto del Mise.

Proroga bonus formazione 4.0 (commi 210 – 2017)


Prorogata per il 2020 la disciplina del credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale previste dal Piano nazionale Impresa 4.0. Il credito d’imposta è attribuito, in relazione alle spese ammissibili, alle piccole imprese nella misura del 50% (nel limite massimo annuo di 300 mila euro), alle medie imprese nella misura del 40% (nel limite massimo annuo di 250 mila euro), alle grandi imprese nella misura del 40% (nel limite massimo annuo di 250 mila euro). La misura del bonus è incrementata al 60% se l’attività di formazione riguarda lavoratori svantaggiati o ultra svantaggiati. Non è previsto l’obbligo di disciplinare espressamente lo svolgimento delle attività di formazione in contratti collettivi aziendali o territoriali.

Bonus facciate (commi 219 – 223)


Viene riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda pari al 90% delle spese documentate sostenute nel 2020 per interventi edilizi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (centri storici e parti già urbanizzate, anche se edificate in parte). Qualora i lavori non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna e influiscano dal punto di vista termico o interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, devono essere soddisfatti i requisiti energetici prescritti in merito ai valori di trasmittanza termica. Sono ammessi al beneficio i soli interventi su strutture opache della facciata, balconi, ornamenti e fregi. La detrazione va ripartita in dieci quote annuali di pari importo.

Bonus musica (commi 346 – 347)


A decorrere dal 2021 è riconosciuta una detrazione IRPEF nella misura del 19% delle spese sostenute per l’iscrizione annuale e l’abbonamento di ragazzi tra i 5 e i 18 anni a conservatori di musica, istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica legalmente riconosciute, scuole di musica iscritte nei registri regionali nonché cori, bande, e scuole di musica riconosciuti da una P.A., per lo studio e la pratica della musica. La spesa massima detraibile è pari a 1.000 euro per minore. La detrazione è riconosciuta a condizione che il reddito complessivo del soggetto che sostiene la spesa non sia superiore a 36mila euro.

Detrazione per spese veterinarie (comma 361)


Viene elevato a 500 euro l’importo massimo detraibile delle spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva.

Oneri detraibili dall’Irpef (comma 629)


Dal 2020, per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 120mila euro, la detrazione per gli oneri di cui all’articolo 15 del TUIR spetta in misura pari al rapporto tra 240mila euro, meno il reddito complessivo, e 120mila euro. Il beneficio, dunque, si azzera se il reddito complessivo supera i 240mila euro. Sono esclusi gli interessi passivi pagati in dipendenza di prestiti o mutui agrari e di mutui ipotecari per l’acquisto o costruzione dell’abitazione principale e tutte le spese sanitarie.

Auto aziendali (commi 632 – 633)


Viene modificato il regime fiscale dei veicoli aziendali concessi in uso promiscuo ai dipendenti. Il benefit sarà condizionato dai valori di emissione di CO2 del veicolo, e più precisamente il reddito figurativo aumenta in proporzione ai valori di emissione. Per i contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020: per i veicoli con CO2 entro i 60 grammi per chilometro, si assumerà il 25% del costo chilometrico ACI; per i veicoli con CO2 superiore a 60 gr per km ma non a 160, si assumerà il 30%; per i veicoli con CO2 superiore a 160 gr per km ma non a 190, si assumerà il 40% (dal 2021, il 50%); per i veicoli con CO2 oltre i 190 gr per km, si assumerà il 50% (dal 2021, il 60%).

Plastic tax (commi 634 – 658)


Istituita l’imposta sul consumo di manufatti in plastica con singolo impiego (Macsi) utilizzati per il contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o prodotti alimentari, ad esclusione dei manufatti compostabili, dei dispositivi medici e dei Macsi adibiti a contenere medicinali. L’imposta è pari a 0,45 euro per chilogrammo di materia plastica. Si applica dal primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli che, entro maggio, dovrà definire le modalità attuative della norma. Alle imprese produttrici di Macsi spetterà un credito d’imposta nella misura del 10% delle spese sostenute nel 2020 per l’adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti compostabili.

Sugar tax (commi 661 – 676)


Istituita l’imposta sul consumo di bevande analcoliche edulcorate nella misura di 10 euro per ettolitro, nel caso di prodotti finiti, e di 0,25 euro per chilogrammo, nel caso di prodotti predisposti a essere utilizzati previa diluizione. Si applica dal primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione del decreto MEF che, entro agosto, dovrà definire le modalità attuative della norma.

Buoni pasto (comma 677)


Viene modificato il regime fiscale dei buoni pasto. A decorrere dal 1° gennaio 2020, per i buoni pasto erogati in formato elettronico, la quota esente viene elevata da 7 a 8 euro, invece, per quelli erogati in formato diverso, la quota esente viene ridotta da 5,29 a 4 euro. Resta invariato il limite giornaliero di 5,29 euro per le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto a favore dei lavoratori addetti a strutture lavorative temporanee oppure ubicate in zone prive di servizi di ristorazione.

Digital Tax (comma 678)


Con la Legge di Bilancio 2019 è stata istituita l’imposta sui servizi digitali che si applica nella misura del 3 per cento sui ricavi dei soggetti che prestano servizi digitali e che hanno un ammontare complessivo di ricavi non inferiore a 750 milioni di euro e un ammontare di ricavi derivanti dalla prestazione di servizi digitali non inferiore a 5,5 milioni di euro. La disposizione chiarisce le modalità applicative del tributo circa i corrispettivi colpiti, le dichiarazioni e la periodicità del prelievo. Inoltre, sono individuate le ipotesi di esclusione ed è inserito l’obbligo per i soggetti passivi non residenti di nominare un rappresentante fiscale. L’applicazione dell’imposta è stabilità a partire dal 1° gennaio 2020, senza necessità di normativa secondaria. È prevista l’abrogazione dell’imposta con l’entrata in vigore disposizioni derivanti da accordi internazionali in materia di tassazione dell’economia digitale.

Tracciabilità delle detrazioni (commi 679 – 680)


A decorrere dal 2020 viene introdotto l’obbligo di utilizzare sistemi di pagamento tracciabili per poter fruire delle detrazioni Irpef per le spese detraibili al 19%. L’obbligo non si applica per i medicinali e i dispositivi medici, nonché per le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

Estromissione dei beni immobili imprese individuali (comma 690)


La disciplina dell’estromissione agevolata dei beni immobili strumentali è estesa alle esclusioni dal patrimonio dell’impresa dei beni posseduti al 31 ottobre 2019, effettuate dal 1° gennaio al 31 maggio 2020. La relativa imposta sostitutiva dell’8% andrà versata entro il 30 novembre 2020 (il 60% del totale) e il 30 giugno 2021 (il rimanente 40%).

Flat tax e Regime forfetario (commi 691 – 692)


Viene abrogata la flat tax per imprese e professionisti con redditi compresi tra 65.001 e 100.000 euro, che sarebbe entrata in vigore dal 1° gennaio 2020.
Inoltre, viene modificata la disciplina del regime forfetario prevedendo:
– l’introduzione di un ulteriore condizione per l’accesso al regime agevolato, oltre al limite di ricavi di 65.000 euro, il limite di 20.000 euro di spesa sostenuta per lavoro accessorio, lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori;
– un’ulteriore causa ostativa, per i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati eccedenti l’importo di 30.000 euro (la verifica della soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato);
– un regime premiale per i soggetti che optano per la fatturazione elettronica (pur essendo esonerati), per cui il termine di accertamento è ridotto di un anno;
– che l’ammontare del reddito “agevolato” assume rilevanza per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria.






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