Sottoscritto un protocollo del Turismo Confcommercio per la Provincia di Treviso





Firmato un protocollo per i dipendenti da imprese del Turismo della provincia di Treviso che applicano integralmente


Il Protocollo si applica alle imprese che applicano il CCNL Turismo o il CCNL Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo e che esercitano la propria attività imprenditoriale nei territori direttamente/indirettamente coinvolti nelle attività e nelle manifestazioni oggetto dell’intesa.


LAVORO A TEMPO DETERMINATO
le parti concordano sulla possibilità di stipulare, successivamente al primo contratto a termine avente una durata totale massima di 24 mesi, un ulteriore contratto a termine, che non potrà, comunque, essere superiore a 12 mesi (NOTA 1).


La disciplina sulla successione dei contratti a tempo determinato di cui all’art. 21 comma 2, d.lgs. n. 81/2015 e successive modifiche ed integrazioni, non trova applicazione:
– nei confronti dei contratti a termine stipulati ai sensi del CCNL Turismo 20/2/2010 e del CCNL per i dipendenti dei settori Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo, per i quali si conferma, comunque, il diritto di precedenza ai sensi rispettivamente dell’art. 86 del CCNL Turismo e dell’art. 93 del CCNL per i dipendenti dei settori Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo;
– nei casi in cui il datore di lavoro conferisca al lavoratore la facoltà di esercitare il diritto di precedenza nella riassunzione, pur non essendo tale facoltà prevista da disposizioni di legge o contrattuali;
– nell’ipotesi in cui il secondo contratto con il medesimo lavoratore sia stipulato per ragioni di carattere sostitutivo (sostituzione di lavoratrici in maternità, lavoratori in ferie, malattia, infortunio, aspettative e congedi, ecc.);
– quando il contratto sia stipulato in relazione all’avvio di nuove attività;
– ai contratti stipulati con percettori di forme di sostegno/integrazione al reddito (NASPI, CIGO, CIGS, mobilità, etc.) e di politiche attive e, comunque, con disoccupati con più di 45 anni di età e con persone iscritte negli elenchi
– nell’ipotesi di assunzione nell’ambito di contratto di rete d’impresa.
Le Parti concordano che per tutte le altre ed ulteriori ipotesi di assunzioni a termine, si applicano gli intervalli temporali ridotti di 5 o 10 giorni, rispettivamente per i rapporti a termine con durata fino a 6 mesi o superiore a 6 mesi.


Le Parti, inoltre, concordano di ampliare, per le aziende fino a 25 dipendenti, il limite previsto dalla contrattazione nazionale del numero massimo di lavoratori impiegabili con contratto a tempo determinato in ciascuna unità produttiva secondo la tabella di seguito riportata.












base di computo

n. lavoratori

0-4 6
5-9 9
10-25 10


Le imprese che superano i 25 dipendenti potranno andare in deroga ai limiti previsti dall’articolo 79 CCNL Turismo e dall’art. 86 CCNL Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo attraverso accordo aziendale.


PART TIME
Le Parti concordano sulla possibilità di ricorrere all’assunzione di personale con orario di lavoro settimanale inferiore alle 16 ore, ma comunque non inferiore alle 4 ore settimanali. La prestazione lavorativa di 4 ore settimanali dovrà avvenire in turno unico, mentre prestazioni di durata settimanale superiore potranno essere organizzate dalle parti nei turni che meglio rispecchiano le esigenze di azienda e lavoratori, nel rispetto delle norme contrattuali.





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